COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 27/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. DUE EMME avverso decisioni merito gara Telusiano – Due Emme, del 9.10.2010 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 47 del 13.10.2010.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 27/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. DUE EMME avverso decisioni merito gara Telusiano – Due Emme, del 9.10.2010 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 47 del 13.10.2010. Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava all’A.S. Due Emme, tra le altre, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 e l’ammenda di € 1.000,00, per il comportamento ascritto ai propri sostenitori in occasione dell’incontro in esame, sospeso definitivamente dall’arbitro al trentaseiesimo minuto del secondo tempo. Avverso tali decisioni ha proposto tempestivo reclamo l’A.S. Due Emme, contestando la veridicità del referto arbitrale, negando o comunque ridimensionando i fatti ascritti ai propri sostenitori e chiedendo, pertanto, la ripetizione dell’incontro ed una congrua riduzione della sanzione pecuniaria. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti ai sostenitori della squadra ospite, i quali, scavalcando la rete di recinzione, fecero indebito ingresso sul terreno di gioco partecipando alla colluttazione ivi in corso e determinando, così, il provvedimento di interruzione definitiva dell’incontro. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in Camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevata preliminarmente l’inammissibilità del gravame nella parte inerente la sanzione sportiva della perdita della gara mancando agli atti la prova dell’avvenuto invio alla controparte di copia dei motivi del gravame medesimo; • rilevato che in base agli atti ufficiali ed alle dichiarazioni dell’arbitro, i fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante risultano confermati nella loro obiettiva gravità; • considerato che il 3° comma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società rispondono oggettivamente del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo sia su quello delle società ospitanti e che, tuttavia, appare conforme a giustizia considerare che il comportamento dei sostenitori di una squadra in campo avverso sfugge ad un’efficace prevenzione ed al completo controllo da parte della società, onde, senza voler inficiare il principio, la Commissione ritiene che non si possa prescindere, ai fini della determinazione della sanzione, da una graduazione di quella responsabilità; • ritenuto pertanto di dover ridurre la sanzione pecuniaria applicata alla Società, tenuto conto altresì della categoria di appartenenza della stessa. • P.Q.M. sul gravame come sopra proposto dall’A.S. Due Emme, così decide: a) lo dichiara inammissibile nella parte inerente la sanzione sportiva della perdita della gara per difetto di contraddittorio; b) lo accoglie nella parte relativa alla sanzione pecuniaria, per l’effetto, riducendola ad € 500,00 (cinquecento/00) Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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