COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 13/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA RIONE MURATO FERMO avverso sanzioni merito gara Rione Murato Fermo – Mandolesi PSG, del 24.9.2010 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “C” – Com. Uff. n. 36 del 29.9.2010.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 13/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA RIONE MURATO FERMO avverso sanzioni merito gara Rione Murato Fermo – Mandolesi PSG, del 24.9.2010 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “C” - Com. Uff. n. 36 del 29.9.2010. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Foglini Daniele, asseritamene tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive, per il comportamento da questi tenuto, al termine dell’incontro, nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria e dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Rione Murato Fermo, invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, una congrua riduzione della sanzione inflittagli, deducendo, anche avanti questa Commissione, la particolare situazione di concitazione venutasi a creare al termine dell’incontro in esame determinata dal comportamento ostruzionistico e provocatorio tenuto dall’allenatore della squadra ospite e, comunque, la sostanziale tenuità dei fatti posti in essere dal Foglini anche con riferimento alle sue proteste nei confronti dell’arbitro al momento dell’espulsione. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltata la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la responsabilità del calciatore Foglini in ordine alle violazioni ascrittegli, le cui modalità non consentono l’invocata riduzione della squalifica, della quale pertanto deve essere data conferma, essendo la stessa la risultante della sommatoria delle sanzioni derivanti dall’espulsione e dal successivo comportamento, quantomeno irriguardoso, tenuto nei confronti dell’arbitro; • visto l’art. 19, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Rione Murato Fermo ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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