COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 20/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GANGALE SALVATORE, FERRACUTI FRANCESCO E DELL’A.S.D. MOLINI CALCIO.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 20/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GANGALE SALVATORE, FERRACUTI FRANCESCO E DELL’A.S.D. MOLINI CALCIO. Con provvedimento del 7 settembre 2010 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: • Gangale Salvatore della violazione di cui agli artt. 1 e 17 del Codice di giustizia sportiva per aver partecipato alla gara A.S.D. Lapedona – A.S.D. Molini Calcio del 18 aprile 2010, valevole per il Campionato di Terza Categoria, girone “M”, pur essendo squalificato; • Ferracuti Francesco della violazione degli artt. 1 e 17 Cgs e art. 61 NOIF, per avere fatto partecipare alla gara di cui sopra, inserendolo nella specifica distinta, il predetto calciatore Gangale Salvatore nonostante lo stesso risultasse squalificato; • l’A.S.D. Molini Calcio, della violazione dell’art. 4 Cgs, perché risponda dell’operato dei propri tesserati in relazione al fatto sopra contestato. Con nota del 20 settembre 2010 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per il giorno 18 ottobre 2010, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e nessuno per le parti deferite. Il rappresentante della Procura Federale, dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, concludeva per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con richiesta di irrogazione di sanzioni come da verbale di udienza. Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione. LA COMMISSIONE • letti gli atti del procedimento; • ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale; • ritenuta provata per tabulas, alla luce della documentazione in atti, la responsabilità dei deferiti in ordine alle violazioni loro contestate nel deferimento che, pertanto, deve ritenersi fondato per le motivazioni ivi addotte ed alle quali ci si riporta integralmente, in ordine alla partecipazione del calciatore Gangale Salvatore alla gara A.S.D. Lapedona – A.S.D. Molini Calcio del 18 aprile 2010, valevole per il Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “M”, in posizione irregolare perchè squalificato; • ritenuto che della violazione debbano rispondere, oltre al calciatore medesimo, anche il sig. Ferracuti Francesco, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra e la Società, a titolo di responsabilità oggettiva, per le violazioni ascritte ai propri tesserati; • ritenuto di dover applicare alla Società la sanzione dell’ammenda e della penalizzazione in classifica, stante l’indubbia rilevanza dell’accaduto, tenuto conto, tuttavia, che le violazioni risalgono alla stagione sportiva scorsa; • visti gli artt. 1, 4, 17, 18,19 e 46 del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. in accoglimento del deferimento in epigrafe, applica le seguenti sanzioni: - squalifica per due giornate di gara al calciatore Gangale Salvatore; - inibizione per mesi uno al dirigente Ferracuti Francesco; - ammenda di € 300,00 (trecento/00) e punti uno di penalizzazione, da scontarsi nella stagione sportiva in corso, all’A.S.D. Molini Calcio.
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