COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 03 del 22/07/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG.: – MICOZZI STEFANO, PRESIDENTE DELLA SOC. POL. HELVIA RECINA; – ROBERTI MARISA, PRESIDENTE DELLA POL. A. MARCHIONNI A.S.D.; – SANTONI PAOLO, PRESIDENTE DELL’A.P. FILOTTRANO CALCIO; – CINGOLANI ALBERTO, PRESIDENTE DELL’ A.S.D. “ILARIO LORENZINI” BARBARA; – SANTONI DARIO, PRESIDENTE DELL’A.S.D. SETTEMBRINA; – GUIDI GIOVANNI, PRESIDENTE DELLA F.C. SERRA SANT’ABBONDIO; – SARTORI BRUNO, PRESIDENTE DELL’A.S.D. MORFEUS TAVOLETO; – VITALI ROBERTO, PRESIDENTE DELL’U.S. SAN COSTANZO; – URBINELLI FULVIO, PRESIDENTE DELL’A.S.D. ATLETICO RIVER; – RAMAIOLI MATTEO, PRESIDENTE DELL’U.S.D. CANTIANO CALCIO; – MERCORELLI GIUSEPPE, PRESIDENTE DELL’A.P.D. CALDAROLA; – MONGARDINI MARCO, PRESIDENTE DELL’A.S.D. ARQUATA FOOTBALL CLUB; – CANCELLIERI GINO, PRESIDENTE DELLA POL. LUNANO; – BAIOCCO GIOVANNI, PRESIDENTE DELLA S.S.D. CHIARAVALLE; – CAPPELLACCI LUCIO, PRESIDENTE DELL’A.S.D. BELFORTE CALCIO; – CECCARINI LORENZO, PRESIDENTE DELLA POL. PIEVE DI CAGNA; – FAGOTTI MAURIZIO, PRESIDENTE DELL’A.S.D. SAN BIAGIO; – TOBALDI VITTORIO, PRESIDENTE DELLA S.C. APIRO; – AGOSTINI GUIDO, PRESIDENTE DELL’U.S. S. CECILIA; – SANTI DAVIDE, PRESIDENTE DELL’A.C. PIANDIMELETO; – POLONI GIANLUCA, PRESIDENTE DELL’A.S.D. MONTOTTONE CALCIO; – CINTIO MARCELLO, PRESIDENTE DELL’U.S. MONTE SAN PIETRANGELI; – MANNOCCHI LUIGINO, PRESIDENTE DELLA F.C. MONTALTO A.S.D.; – ROMANELLI LORENZO, PRESIDENTE DELL’U.S.D. MONTERUBBIANESE; – DIAMANTI ROMANO, PRESIDENTE DELL’A.S. CIABBINO; – MASSACCI ANTONIO, PRESIDENTE DELL’A.C. MONSAMPOLO CALCIO; – PASSERO SILVANO, PRESIDENTE DELLA S.S. MATELICA; E DELLE SOCIETA’: – SOC. POL. HELVIA RECINA; – POL. A. MARCHIONNI A.S.D.; – A.P. FILOTTRANO CALCIO; – A.S.D. “ILARIO LORENZINI” BARBARA; – A.S.D. SETTEMBRINA; – F.C. SERRA SANT’ABBONDIO; – A.S.D. MORFEUS TAVOLETO; – U.S. SAN COSTANZO; – A.S.D. ATLETICO RIVER; – U.S.D. CANTIANO CALCIO; – A.P.D. CALDAROLA; – A.S.D. ARQUATA FOOTBALL CLUB; – POL. LUNANO; – S.S.D. CHIARAVALLE; – A.S.D. BELFORTE CALCIO; – POL. PIEVE DI CAGNA; – A.S.D. SAN BIAGIO; – S.C. APIRO; – U.S. S. CECILIA; – A.C. PIANDIMELETO; – A.S.D. MONTOTTONE CALCIO; – U.S. MONTE SAN PIETRANGELI; – F.C. MONTALTO A.S.D.; – U.S.D. MONTERUBBIANESE; – A.S. CIABBINO; – A.C. MONSAMPOLO CALCIO; – S.S. MATELICA.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 03 del 22/07/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG.: - MICOZZI STEFANO, PRESIDENTE DELLA SOC. POL. HELVIA RECINA; - ROBERTI MARISA, PRESIDENTE DELLA POL. A. MARCHIONNI A.S.D.; - SANTONI PAOLO, PRESIDENTE DELL’A.P. FILOTTRANO CALCIO; - CINGOLANI ALBERTO, PRESIDENTE DELL’ A.S.D. “ILARIO LORENZINI” BARBARA; - SANTONI DARIO, PRESIDENTE DELL’A.S.D. SETTEMBRINA; - GUIDI GIOVANNI, PRESIDENTE DELLA F.C. SERRA SANT’ABBONDIO; - SARTORI BRUNO, PRESIDENTE DELL’A.S.D. MORFEUS TAVOLETO; - VITALI ROBERTO, PRESIDENTE DELL’U.S. SAN COSTANZO; - URBINELLI FULVIO, PRESIDENTE DELL’A.S.D. ATLETICO RIVER; - RAMAIOLI MATTEO, PRESIDENTE DELL’U.S.D. CANTIANO CALCIO; - MERCORELLI GIUSEPPE, PRESIDENTE DELL’A.P.D. CALDAROLA; - MONGARDINI MARCO, PRESIDENTE DELL’A.S.D. ARQUATA FOOTBALL CLUB; - CANCELLIERI GINO, PRESIDENTE DELLA POL. LUNANO; - BAIOCCO GIOVANNI, PRESIDENTE DELLA S.S.D. CHIARAVALLE; - CAPPELLACCI LUCIO, PRESIDENTE DELL’A.S.D. BELFORTE CALCIO; - CECCARINI LORENZO, PRESIDENTE DELLA POL. PIEVE DI CAGNA; - FAGOTTI MAURIZIO, PRESIDENTE DELL’A.S.D. SAN BIAGIO; - TOBALDI VITTORIO, PRESIDENTE DELLA S.C. APIRO; - AGOSTINI GUIDO, PRESIDENTE DELL’U.S. S. CECILIA; - SANTI DAVIDE, PRESIDENTE DELL’A.C. PIANDIMELETO; - POLONI GIANLUCA, PRESIDENTE DELL’A.S.D. MONTOTTONE CALCIO; - CINTIO MARCELLO, PRESIDENTE DELL’U.S. MONTE SAN PIETRANGELI; - MANNOCCHI LUIGINO, PRESIDENTE DELLA F.C. MONTALTO A.S.D.; - ROMANELLI LORENZO, PRESIDENTE DELL’U.S.D. MONTERUBBIANESE; - DIAMANTI ROMANO, PRESIDENTE DELL’A.S. CIABBINO; - MASSACCI ANTONIO, PRESIDENTE DELL’A.C. MONSAMPOLO CALCIO; - PASSERO SILVANO, PRESIDENTE DELLA S.S. MATELICA; E DELLE SOCIETA’: - SOC. POL. HELVIA RECINA; - POL. A. MARCHIONNI A.S.D.; - A.P. FILOTTRANO CALCIO; - A.S.D. “ILARIO LORENZINI” BARBARA; - A.S.D. SETTEMBRINA; - F.C. SERRA SANT’ABBONDIO; - A.S.D. MORFEUS TAVOLETO; - U.S. SAN COSTANZO; - A.S.D. ATLETICO RIVER; - U.S.D. CANTIANO CALCIO; - A.P.D. CALDAROLA; - A.S.D. ARQUATA FOOTBALL CLUB; - POL. LUNANO; - S.S.D. CHIARAVALLE; - A.S.D. BELFORTE CALCIO; - POL. PIEVE DI CAGNA; - A.S.D. SAN BIAGIO; - S.C. APIRO; - U.S. S. CECILIA; - A.C. PIANDIMELETO; - A.S.D. MONTOTTONE CALCIO; - U.S. MONTE SAN PIETRANGELI; - F.C. MONTALTO A.S.D.; - U.S.D. MONTERUBBIANESE; - A.S. CIABBINO; - A.C. MONSAMPOLO CALCIO; - S.S. MATELICA. Con provvedimenti del 1, 3, 4, 7, 8 e 9 giugno 2010, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe, per rispondere: - i primi della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva in relazione all’art. 32, comma 1, del Regolamento della L.N.D., come integrato dalle disposizioni emanate con il Com. Uff. n. 1 del 1.7.2009, punto A/4, lett. f), della L.N.D. per avere, quale presidenti della società di appartenenza, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, omesso di iscrivere, per la stagione sportiva 2009/2010, una propria squadra al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi o, in alternativa, al Campionato “Juniores-Under 18”; - le seconde a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, nelle violazioni ascritte al proprio presidente. Con nota del 28 giugno 2010 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata alle ore 15,00 del giorno 19 giugno 2010, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Nei termini di rito, facevano pervenire memorie difensive, chiedendo tutte l’assoluzione da ogni addebito, le società: - Pol. LUNANO, A.C. PIANDIMELETO ed A.S.D. BELFORTE, deducendo di avere svolto l’attività giovanile nell’A.C. Altofoglia; - A.S.D. SAN BIAGIO, deducendo di avere adempiuto all’obbligo attraverso una fattiva collaborazione con la Pol. OFFAGNA A.S.D.; - A.S.D. ATLETICO URBINELLI RIVER, deducendo di aver assolto l’obbligo attraverso la collaborazione con la S.S.REAL MONTECCHIO A.S.D.. Hanno poi presentato memorie le seguenti società: S.S.D. CHIARAVALLE, A.P. FILOTTRANO CALCIO, U.S. SAN COSTANZO, A.S.D. MONTOTTONE CALCIO. In data odierna l’A.S.D. MORFEUS TAVOLETO ha inviato, via fax, una memoria difensiva. All’odierna riunione, come sopra fissata, erano presenti: - il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C.; - LANCIONI PACIFICO per l’A.P. FILOTTRANO CALCIO e per il Presidente SANTONI PAOLO; - ROSSINI FAUSTO per l’A.S.D. “ ILARIO LORENZINI” BARBARA; - SANTONI FABRIZIO per l’A.S.D. SETTEMBRINA; - VITALI ROBERTO per l’U.S. SAN COSTANZO ed in proprio; - ONESI SANDRO per l’A.S.D. ARQUATA FOOTBALL CLUB e per il suo Presidente MONGARDINI MARCO; - BAIOCCO GIOVANNI per la S.S.D. CHIARAVALLE ed in proprio, assistiti da legale di fiducia; - PAGLIONI LUIGI per la S.C. APIRO e per il Presidente TOBALDI VITTORIO; - SEBASTIANI MASSIMILIANO per l’A.S.D. MONTOTTONE e per il Presidente POLONI GIANLUCA; - CINTIO MARCELLO per l’U.S. MONTE SAN PIETRANGELI ed in proprio; - MANNOCCHI LUIGINO per la F.C. MONTALTO A.S.D. ed in proprio; - ROMANELLI LORENZO per l’U.S.D. MONTERUBBIANESE ed in proprio; - DIAMANTI ROMANO per l’U.S. CIABBINO ed in proprio; - PASSERO SILVANO per la S.S. MATELICA ed in proprio; - FAGOTTI MAURIZIO per l’A.S.D. SAN BIAGIO ed in proprio. All’inizio della riunione, gli incolpati presenti, eccezion fatta per Fagotti Fabrizio e l’A.S.D. San Biagio da lui rappresentata, hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 Cgs, sulle quali ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura federale. A seguito di tali istanze, la Commissione, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrue le sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Marche, premesso • che, con provvedimenti del 1, 3, 4 7, 8 e 9 giugno 2010, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i seguenti soggetti: a) Presidenti: - SANTONI PAOLO - VITALI ROBERTO - MONGARDINI MARCO - BAIOCCO GIOVANNI - TOBALDI VITTORIO - POLONI GIANLUCA - CINTIO MARCELLO - MANNOCCHI LUIGINO - ROMANELLI LORENZO - DIAMANTI ROMANO - PASSERO SILVANO b) società: - A.P. FILOTTRANO CALCIO - A.S.D. “ ILARIO LORENZINI” BARBARA; - A.S.D. SETTEMBRINA - U.S. SAN COSTANZO - A.S.D. ARQUATA FOOTBALLCLUB - S.S.D. CHIARAVALLE - S.C. APIRO - A.S.D. MONTOTTONE - U.S. MONTE SAN PIETRANGELI - F.C. MONTALTO A.S.D. - U.S.D. MONTERUBBIANESE - U.S. CIABBINO - S.S. MATELICA per rispondere: - i primi della violazione di cui all’art. 1, co. 1 del Codice di giustizia sportiva in relazione all’art. 32, comma 1, del Regolamento della LND, come integrato dalle disposizioni emanate con il Com. Uff. n. 1 del 1.7.2009, punto A/4, lett. f), della L.N.D. per avere, quale presidenti delle società di appartenenza, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, omesso di iscrivere, per la stagione sportiva 2009/2010, una propria squadra al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi o, in alternativa, al Campionato “Juniores-Under 18”; - le seconde a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, nelle violazioni ascritte al proprio presidente; • che, all’inizio del dibattimento, i sopra indicati deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 Cgs; • che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visti - l’art. 23, comma 1, del Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; - l’art. 23, comma 2, del Cgs, secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato - che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; - che, in particolare, le sanzioni sono state così determinate: - per le società: pena base € 900,00 di ammenda ridotta, in applicazione dell’art. 23 Cgs, ad € 600,00; - per i Presidenti: pena base 15 giorni di inibizione ridotta, in applicazione dell’art. 23 Cgs, a giorni 10; dispone l’applicazione delle seguente sanzioni: - INIBIZIONE DI GIORNI DIECI CIASCUNO AI PRESIDENTI: SANTONI PAOLO, VITALI ROBERTO, MONGARDINI MARCO, BAIOCCO GIOVANNI, TOBALDI VITTORIO, POLONI GIANLUCA, CINTIO MARCELLO, ROMANELLI LORENZO, DIAMANTI ROMANO, PASSERO SILVANO, MANNOCCHI LUIGINO; - AMMENDA DI € 600,00 (SEICENTO/00) CIASCUNA ALLE SEGUENTI SOCIETÀ: A.P. FILOTTRANO CALCIO, A.S.D. “ ILARIO LORENZINI” BARBARA, A.S.D. SETTEMBRINA, U.S. SAN COSTANZO, A.S.D. ARQUATA FOOTBALLCLUB, S.S.D. CHIARAVALLE, S.C. APIRO, A.S.D. MONTOTTONE, U.S. MONTE SAN PIETRANGELI , U.S.D. MONTERUBBIANESE, U.S. CIABBINO, S.S. MATELICA, F.C. MONTALTO A.S.D.. Dichiara chiuso il procedimento con riferimento ai deferiti sopra indicati, dispone altresì di procedersi oltre nei confronti degli altri deferiti. “ Aperta la fase dibattimentale per gli altri deferiti, il rappresentante della Procura Federale, dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, ha concluso con richiesta di condanne come da verbale di udienza. Invitate a concludere, le parti deferite intervenute in dibattimento, contestando gli addebiti e le conclusioni della Procura Federale, concludevano come in atti, chiedendo il proscioglimento da ogni addebito. Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione. LA COMMISSIONE - letti gli atti del procedimento; - rilevata l’inammissibilità della memoria dell’A.S.D. Morfeus Tavoleto, pervenuta in data odierna, ai sensi dell’art. 30, 8° comma, Cgs per tardività; - ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e delle parti deferite intervenute in dibattimento; - rilevato che, in base alle disposizioni contenute nel citato Com. Uff. n. 1 del 1.7.2009, punto A/4, lett. f), della L.N.D. alle Società di 1a Categoria è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi, indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato “Juniores-Under 18”; - ritenuta sussistente la violazione ascritta alle società deferite: SOC. POL. HELVIA RECINA, POL. A. MARCHIONNI A.S.D., F.C. SERRA SANT’ABBONDIO, A.S.D. MORFEUS TAVOLETO, A.S.D. ATLETICO RIVER, U.S.D. CANTIANO CALCIO, A.P.D. CALDAROLA, POL. PIEVE DI CAGNA, U.S. S. CECILIA, A.C. MONSAMPOLO CALCIO; - ritenuto che le società: POLISPORTIVA LUNANO, A.S.D. BELFORTE CALCIO, A.S.D. SAN BIAGIO, A.C. PIANDIMELETO hanno parzialmente assolto all’obbligo imposto, attraverso forme collaborative con Società sportive limitrofe; - ritenuto che l’omissione integra, per i Presidenti delle rispettive Società, gli estremi della violazione di cui all’art. 1 del Codice di giustizia sportiva, con riferimento all’art. 32, commi 1 e 7, del Regolamento della L.N.D.; - ritenuto di dover differenziare le sanzioni in considerazione di quanto sopra considerato. P.Q.M. in accoglimento del deferimento in epigrafe, applica le seguenti sanzioni: - INIBIZIONE DI GIORNI QUINDICI AI SIGG.: MICOZZI STEFANO, ROBERTI MARISA, CINGOLANI ALBERTO, SANTONI DARIO, GUIDI GIOVANNI, SARTORI BRUNO, URBINELLI FULVIO, RAMAIOLI MATTEO, MERCORELLI GIUSEPPE, CECCARINI LORENZO, AGOSTINI GUIDO, MASSACCI ANTONIO nella loro qualità sopra indicata; - AMMENDA DI € 900,00 (NOVECENTO/00) CIASCUNA ALLE SOCIETÀ: SOC. POL. HELVIA RECINA, POL. A. MARCHIONNI ASD, FC SERRA SANT’ABBONDIO, ASD MORFEUS TAVOLETO, ASD ATLETICO RIVER, USD CANTIANO CALCIO, APD CALDAROLA, POL. PIEVE DI CAGNA, US S. CECILIA, AC MONSAMPOLO CALCIO; - INIBIZIONE DI GIORNI DIECI AI SIGG.: CANCELLIERI GINO, CAPPELLACCI LUCIO, FAGOTTI MAURIZIO, SANTI DAVIDE nella loro qualità sopra indicata; - AMMENDA DI € 500,00 (CINQUECENTO/00) CIASCUNA ALLE SOCIETÀ: POLISPORTIVA LUNANO, A.S.D. BELFORTE CALCIO, A.S.D. SAN BIAGIO, A.C. PIANDIMELETO.
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