CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 28 giugno 2011 promosso da: A.S.D. Gracciano, Sig. Luciano Pace, Sig. Sergio Bartalesi e Sig. Michele Ciardiello / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 28 giugno 2011 promosso da: A.S.D. Gracciano, Sig. Luciano Pace, Sig. Sergio Bartalesi e Sig. Michele Ciardiello / Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE Cons. Dott. Ermanno Granelli (Presidente) Prof. Avv. Massimo Coccia (Arbitro) Prof. Avv. Luigi Fumagalli (Arbitro) nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0446 del 22 febbraio 2011) promosso da: - A.S.D. Gracciano, in persona del Presidente Alessandra Cacia, con sede in Campo Sportivo S. Marziale Loc. Gracciano – 53034 Colle Val d’Elsa (SI) – C.F. 91009080523 – P.I. 00967240524 – in qualità di società dilettantistica affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio; - Sig. Pace Luciano, nato a Colle Val D’Elsa (SI) il 15/06/1960, residente in Via dell’Agrestino, 15 Località Gracciano – 53034 Colle Val d’Elsa (SI) – C.F. PCALCN60H15C847T – in qualità di Presidente della A.S.D. Gracciano all’epoca dei fatti contestati per cui si procede con la presente istanza; - Sig. Bartalesi Sergio, nato a Poggibonsi (SI) il 28/02/1951, residente in Via Irlanda – 53036 Poggibonsi (SI) – C.F. BRTSRG51B28G752B – in qualità di Collaboratore della A.S.D. Gracciano all’epoca dei fatti contestati per cui si procede con la presente istanza; - Sig. Ciardiello Michele, nato a Napoli il 15/10/1966, residente in Piazza Martiri Montemaggio, 20 – 53034 Colle Val d’Elsa (SI) – C.F. CRDMHL66R15F839E – in qualità di Presidente della A.S.D. Gracciano all’epoca dei fatti contestati per cui si procede con la presente istanza; tutti difesi e rapp.ti dall’avvocato Fabio Giotti del Foro di Siena ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in via Mazzini, 4 – 53034 Colle di Val d’Elsa (SI) – tel. 0577 923771; fax 0577 924928; e-mail giottifabio@libero.it attori CONTRO Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del Presidente pro tempore dott. Giancarlo Abete, con sede in Via Gregorio Allegri, 14 – 00198 Roma, difesa e rappresentata dagli avvocati Mario Gallavotti e Stefano La Porta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Po, n. 9, fax 0685823200, e-mail ghdp@ghdp.it; convenuta FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO 1) Il Procuratore Federale della FIGC, con atto in data 11 giugno 2010, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale c/o Comitato Regionale Toscana, fra gli altri, la società A.S.D. Gracciano ed i propri tesserati Pace Luciano, Ciardiello Michele e Bartalesi Sergio, i primi due quali Presidenti (in diversi momenti) della società ed il terzo quale collaboratore della stessa. Al Sig. Pace Luciano, con riferimento al tesseramento dei giovani calciatori Di Massa Francesco, Mele Alfonso, Tarantino Mario Antonio e Ghezza Marco, veniva contestata la violazione dell’art. 1/1 Codice di giustizia sportiva FIGC (“C.G.S.”) in relazione all’art. 2/3 Statuto FIGC ed art. 91/1 Norme Organizzative Interne FIGC (“N.O.I.F.”) con riferimento all’art. 40/3 N.O.I.F. oltre alla violazione dell’art. 10/1 C.G.S., per aver omesso in sede di tesseramento ogni cautela, controllo e vigilanza sulla effettiva situazione anagrafica del nucleo familiare dei giovani calciatori Di Massa Francesco e Mele Alfonso, nonché per essersi totalmente disinteressato sulla reale sistemazione logistica dei calciatori e sulla loro formazione educativa e scolastica, con conseguente mancato rispetto di quelle condizioni ambientali e di vita che rappresentano i cosiddetti diritti fondamentali che devono essere garantiti ai giovani, e per essersi avvalso per il tesseramento dei suddetti calciatori e per le attività ad esso connesse dell’opera sistematica e continuativa del Sig. Improta Antonio, quale soggetto non tesserato e comunque non autorizzato a svolgere l’attività di intermediario ai sensi della normativa federale. Al Sig. Ciardiello Michele, con riferimento ai giovani calciatori Di Massa Francesco, Mele Alfonso, Tarantino Mario Antonio e Ghezza Marco, veniva contestata la violazione dell’art. 1/1 C.G.S. in relazione all’art. 2/3 Statuto ed art. 91/1 N.O.I.F. in riferimento all’art. 40/3 N.O.I.F., oltre alla violazione dell’art. 10/1 C.G.S. per aver omesso ogni cautela, controllo e vigilanza sulla effettiva sistemazione logistica dei calciatori, nonché circa l’andamento della formazione educativa e scolastica degli stessi, con conseguente mancato rispetto di quelle condizioni ambientali e di vita che rappresentano i cosiddetti diritti fondamentali che devono essere garantiti ai giovani atleti, e per aver intrattenuto nella gestione dei suddetti giovani calciatori e sulla ricerca di giovani calciatori provenienti da altra regione, dell’opera sistematica e continuativa del Sig. Improta Antonio, quale soggetto non tesserato e comunque non autorizzato a svolgere l’attività di intermediario ai sensi della normativa federale. Al Sig. Bartalesi Sergio, con riferimento ai giovani calciatori Di Massa Francesco, Tammaro Matteo, Mele Alfonso, Tarantino Mario Antonio e Ghezza Marco, veniva contestata la violazione dell’art. 10/1 C.G.S. per essersi avvalso per il tesseramento dei suddetti calciatori e per le attività ad esso connesse dell’opera sistematica e continuativa del Sig. Improta Antonio, quale soggetto non tesserato e comunque non autorizzato a svolgere l’attività di intermediario ai sensi della normativa federale. Alla A.S.D. Gracciano veniva contestata la violazione dell’art. 4/1 e 2 C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva con riferimento alle condotte ascritte ai suindicati deferiti; 2) In primo grado la Commissione Disciplinare Territoriale c/o Comitato Regionale Toscana (“CDT”) ritenne il deferimento fondato ed inflisse le seguenti sanzioni: * inibizione per anni 3 al Sig. Ciardiello Michele; * inibizione per anni 3 al Sig. Bartalesi Sergio; * inibizione per anni 3 al Sig. Pace Luciano; * penalizzazione di 4 punti da scontarsi nel Campionato allievi regionali in corso, oltre all’ammenda di € 4.500,00 alla società A.S.D. Gracciano; come da decisione pubblicata sul C.U. n. 28 del 18/10/2010. 3) La A.S.D. Gracciano ed i Sig.ri Pace Luciano, Bartalesi Sergio e Ciardiello Michele impugnarono la suindicata decisione dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale (“CDN”) la quale rigettò l’appello e confermò le sanzioni inflitte in primo grado, come da decisione pubblicata sul C.U. n. 57/CND del 9 febbraio 2011. 4) Gli attori hanno proposto istanza arbitrale ai sensi dell’art. 9 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (prot. n. 0446 del 22.02.2011). 5) La parte attrice, nel citato atto introduttivo, ha posto in via preliminare e pregiudiziale la questione relativa alla presunta violazione dei termini relativi alla chiusura delle indagini da parte della Procura Federale di cui all’art. 32, comma 11 del C.G.S. In particolare, gli attori hanno evidenziato: - che l’attività di indagine che ha portato alla condanna delle parti sarebbe iniziata, al più tardi, con l’accesso di un collaboratore della Procura Federale nell’Hotel Europa di Poggibonsi (SI) in data 17 ottobre 2008. A seguito di tale accesso il collaboratore entrò in possesso di due elenchi nei quali erano inseriti i nominativi di giovani calciatori provenienti da fuori regione e che alloggiavano presso il suddetto hotel; - che su tali elenchi venne effettuata una prima parte di indagini che portò ad un primo deferimento di alcune società toscane; - che successivamente la Procura ravvisò la necessità di espletare ulteriori accertamenti nei confronti delle Società interessate all’utilizzo dei numerosi giocatori rinvenuti presso l’Hotel Europa in Poggibonsi in data 17/10/2008, disponendo pertanto, in data 15/5/2009, lo stralcio con l’apertura di un nuovo fascicolo; - che l’art. 32, comma 11 (nel testo precedente alla novella del 28 maggio 2009, da utilizzarsi secondo parte istante in quanto all’epoca vigente) prevede che le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione debbano concludersi prima dell’inizio della stagione sportiva successiva, salvo proroghe della sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale; - che il dies a quo da prendere in considerazione dovrebbe essere quello della ricezione dell’esposto che ha dato luogo alle indagini e poi al deferimento, o al più tardi quello dell’effettuazione dell’accesso all’hotel Europa da parte del collaboratore della Procura Federale; - che la novella del 28 maggio 2009 avrebbe determinato una proroga del precedente termine regolamentare non ancora scaduto al 31 dicembre della stagione successiva, per i soli fatti avvenuti nel primo semestre; - che pertanto il deferimento dovrebbe essere dichiarato improcedibile con conseguente non luogo a procedere nei confronti dei deferiti. 6) Nel merito la parte istante ha rilevato che: - la posizione del calciatore Tammaro Matteo dovrebbe essere stralciata dalle violazioni contestate al sig. Bartalesi Sergio; - con riferimento al calciatore Massa Francesco non sarebbero emerse responsabilità per i dirigenti della ASD Gracciano; - il tesseramento del calciatore Mele Alfonso sarebbe avvenuto in data 16 ottobre 2008 mentre l’accertamento della Procura si sarebbe limitato al 13 ottobre 2008; - che i calciatori Tarantino Mario e Ghezza Marco vennero tesserati dopo il 16° anno di età e che il Bartalesi si accordò preventivamente con i genitori dei calciatori, i quali, consapevoli delle condizioni, accettarono il tesseramento; - per quanto riguarda i sig.ri Pace Luciano e Ciardiello Michele, che si sono succeduti nella posizione di Presidente dell’A.S.D. Gracciano, ad essi non sarebbero imputabili comportamenti tali da poterli fare oggetto di provvedimenti sanzionatori; - che il sig. Bartalesi debba essere ritenuto solo responsabile della violazione dell’art. 10, comma 1, del C.G.S. limitatamente al tesseramento dei calciatori Tarantino e Ghezza; - sulla posizione della ASD Gracciano, che la penalizzazione è stata inflitta per intero alla squadra allievi regionali e non invece ripartita tra giovanissimi regionali e allievi regionali; - per quanto riguarda le sanzioni ha evidenziato l’eccessiva entità delle stesse. 7) Tanto premesso la parte istante ha chiesto: - di accertare l’improcedibilità del deferimento per violazione dell’art. 32, comma 11, del C.G.S. e conseguentemente dichiarare il non luogo a procedere nei confronti dei deferiti ASD Gracciano, Pace Luciano, Bartalesi Sergio e Ciardiello Michele; in subordine: - di prosciogliere il Sig. Pace Luciano, ovvero di infliggere allo stesso la sanzione minima che verrà ritenuta di giustizia e di ragione; - di prosciogliere il Sig. Bartalesi Sergio, ovvero di infliggere allo stesso la sanzione minima che verrà ritenuta di giustizia e di ragione; - di prosciogliere il Sig. Ciardiello Michele, ovvero di infliggere allo stesso la sanzione minima che verrà ritenuta di giustizia e di ragione; - di prosciogliere l’ASD Gracciano, ovvero di infliggere alla stessa la sanzione minima che verrà ritenuta di giustizia e di ragione, anche rideterminando la ripartizione dei punti tra la squadra allievi e quella giovanissimi. 8) Con memoria di costituzione 0599 in data 14 marzo 2011, con riferimento alle eccezioni di rito, la FIGC ha evidenziato: - che allorquando il Procuratore Federale ha dato incarico ai propri collaboratori di procedere “con apertura di un nuovo fascicolo” è stata “ritenuta la necessità di espletare ulteriori accertamenti in ordine alla posizione di numerosi altri giovani calciatori”. Tale documento, secondo parte convenuta, dà conto che la Procura Federale aveva terminato accertamenti in ordine alla posizione di “altri” calciatori, relativamente alla quale sono stati contestati illeciti disciplinari commessi da “soggetti del tutto estranei” rispetto agli istanti nel presente giudizio; - che la CDT ha affermato che l’indagine dalla quale è scaturito il presente giudizio “non può essere considerat[a] come continuazione dell’indagine già in corso stante il fatto che ess[a] riguarda soggetti diversi da quelli relativi al procedimento istruttorio chiuso e non già nuove e differenti incolpazioni a carico dei medesimi soggetti già inquisiti”; - che l’art. 32, comma 11, del C.G.S. non opera alcun riferimento all’avvenimento di un fatto o al rinvenimento di un documento, ma esclusivamente a “fatti denunciati”, senza peraltro comminare alcuna sanzione per il caso di mancato rispetto di detto termine; - che in base alla novella di cui al citato art. 32, comma 11 (essendo di immediata applicazione in quanto norma processuale), le indagini avviate nel maggio 2009 potevano legittimamente proseguire sino al termine dell’anno solare, com’è avvenuto nel caso di specie. 9) Per quanto riguarda il merito delle violazioni accertate a carico degli istanti la FIGC evidenzia: - che risulta per tabulas il coinvolgimento dell’ASD Gracciano, per il tramite dei suoi dirigenti, nelle attività illecite dell’intermediario Improta, al quale la società si era rivolta al fine di reperire promettenti giocatori provenienti dal sud d’Italia, nonché la violazione delle norme che presiedono alla tutela dei giovani atleti e alla loro formazione personale e scolastica.; - che non è disponibile da parte di giovani atleti (nemmeno per il tramite dei genitori) il diritto di essere seguiti e tutelati da parte della società calcistica che, con il tesseramento, ne determina lo sradicamento dal contesto familiare e sociale in un momento assai delicato per la loro formazione; - che la gravità della condotta dei comportamenti addebitati agli istanti è di per sé meritevole delle sanzioni applicate dagli organi della giustizia sportiva. 10) Tanto premesso la parte convenuta conclude per il rigetto dell’istanza avversaria, con la condanna delle parti istanti al pagamento delle spese di lite e dei diritti amministrativi da esse corrisposti. 11) Alle udienze si sono presentati l’Avv. Fabio Giotti, difensore della parte istante, e l’Avv. Stefano La Porta, difensore della parte intimata. Il tentativo di conciliazione previsto dall’articolo 20, commi 1 e 2, del Codice è stato esperito dal Collegio arbitrale senza alcun esito. Di seguito gli arbitri si sono riuniti in conferenza personale e, all’unanimità, hanno deliberato il presente lodo per i seguenti MOTIVI 1. In primo luogo il Collegio deve prendere in esame la questione preliminare relativa alla violazione dei termini di cui all’art. 32, comma 11, del C.G.S., diffusamente argomentata dalla parte istante. L’eccezione non è fondata. Ed invero nella prospettazione della parte attrice si ritiene che il termine a quo, per il calcolo del tempo entro il quale dovevano essere concluse le indagini, fosse da individuare al più tardi nel 17 ottobre 2008, data nella quale il collaboratore della Procura Federale effettuò l’accesso presso l’Hotel Europa di Poggibonsi (SI) e stilò l’elenco dei calciatori che erano presenti. Ciò sulla base della considerazione che l’esposto in base al quale era stata avviata l’indagine era precedente alla data del 17 ottobre e che, quindi, almeno da quest’ultima doveva essere fatto decorrere il termine. In verità, seguendo la tesi della parte istante, l’art. 32, comma 11, nel far riferimento ai “fatti denunciati” per l’individuazione del termine dal quale far decorrere il tempo per l’effettuazione delle indagini, non potrebbe trovare applicazione tutte le volte che l’emersione di un fatto illecito sportivo non derivi da una formale denuncia, ma scaturisca, invece, proprio dallo svolgimento delle indagini da parte degli organi requirenti federali. Invero, la norma in esame, quando non ci si trovi dinanzi a “fatti denunciati” (come nel caso di specie, nel quale l’esposto iniziale di un genitore riguardava un solo calciatore, non rientrante tra quelli oggetto del precedente procedimento), non può che essere interpretata nel senso della concreta possibilità della Procura Federale della conoscibilità dei fatti costituenti illecito sportivo. La mera acquisizione di un elenco calciatori da parte di un collaboratore della Procura non può essere considerata circostanza di per sé sufficiente ad integrare il requisito della conoscibilità. Vero è, invece, che nel corso dell’espletamento delle indagini a carico di altri soggetti sono emerse (sono perciò divenute conoscibili) le responsabilità degli istanti e che la Procura Federale, ha prontamente e tempestivamente disposto lo stralcio con l’apertura di un nuovo fascicolo, proprio per la necessità di espletare ulteriori accertamenti in ordine alla posizione di numerosi altri giovani calciatori. Pertanto, il termine a quo coincide con la data dello stralcio operato dalla Procura Federale, con la conseguenza che il termine per la chiusura delle indagini di cui all’art. 32, comma 11, C.G.S. è stato rispettato. 2. Anche nel merito la domanda attrice risulta infondata. Non è, infatti, in discussione la commissione di fatti da parte degli istanti di particolare gravità. Le norme che sono state violate sono poste a garanzia di un sano e corretto svolgimento delle attività sportive di giovani, i quali, proprio quando sono lontani dal proprio contesto familiare e territoriale, necessitano di un’attenta tutela al fine evitare che persone prive di scrupoli possano approfittarsi delle loro eventuali situazioni di disagio morale o materiale. Né può venire in rilievo che i genitori dei giovani calciatori fossero stati preventivamente informati sulle modalità dello svolgimento delle attività, stante l’indisponibilità del diritto degli stessi giovani atleti di essere seguiti e tutelati da parte della società calcistica. 3. Quanto, infine, alla misura delle sanzioni inflitte il Collegio ritiene che non ricorrano nel caso di specie i presupposti richiesti dalla consolidata giurisprudenza del TNAS in materia (si vedano ad esempio i Lodi TNAS dell’11 novembre 2009, Volpi e altri c. FIGC, del 27 gennaio 2011, Pozzi c. FIGC, e del 14 febbraio 2011, Petrucchi c. FIGC), in base alla quale si può rideterminare l’entità di una sanzione esclusivamente quando si sia in presenza di manifesta violazione del principio di proporzionalità, circostanza che nel caso di specie, stante la notevole gravità dei fatti, non appare ricorrere. 4. Tutte le spese, per assistenza difensiva, per diritti degli arbitri e del C.O.N.I., sono poste a carico degli istanti. 5. Diritti e onorari di difesa e diritti degli arbitri vengono infine liquidati in dispositivo. P.Q.M. Il Collegio, definitivamente pronunciando nella controversia promossa con «ricorso» pervenuto in data 22 febbraio 2011 prot. n. 0446 , così provvede: - rigetta l’istanza dell’ASD Gracciano, dei Sig. Luciano Pace, Sergio Bartalesi, Michele Ciardiello e conferma, per l’effetto, la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 57/CND del 9 febbraio 2011; - liquida complessivamente i diritti degli arbitri in € 5.000,00, oltre € 719,23 per spese vive dell’arbitro Fumagalli, oltre accessori; - dichiara gli attori tenuti, con vincolo di solidarietà della controparte e salvo rivalsa tra loro, al pagamento dei diritti degli arbitri; - condanna gli attori, con vincolo di solidarietà tra loro, a versare alla FIGC l’importo di € 1.500,00 quale rimborso forfettario delle spese di difesa ed assistenza legale nel presente arbitrato; - manda alla Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport di comunicare alle parti il presente lodo. Così deliberato, all’unanimità dei voti espressi dagli arbitri riuniti in conferenza personale, in Roma, in data 1 giugno 2011, e sottoscritto in numero di sei originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Ermanno Granelli Presidente F.to Massimo Coccia Arbitro F.to Luigi Fumagalli Arbitro
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