F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 232/CGF del 06 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 236/CGF del 08 Aprile 2011 17) RICORSO DELL’U.S.D. NOTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE PUNTI 7 IN CLASSIFICA GENERALE, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE CONTESTATA AL CALCIATORE MONTALTO FRANCESCO E AL DIRIGENTE SORBO CESARE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S. – NOTA N. 5613/808PF10-11/MA/AA/MA DEL 16.2.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 21.3.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 232/CGF del 06 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 236/CGF del 08 Aprile 2011 17) RICORSO DELL’U.S.D. NOTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE PUNTI 7 IN CLASSIFICA GENERALE, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE CONTESTATA AL CALCIATORE MONTALTO FRANCESCO E AL DIRIGENTE SORBO CESARE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S. – NOTA N. 5613/808PF10-11/MA/AA/MA DEL 16.2.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 21.3.2011) la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 67/CDN del 21.3.2011) limitatamente al capo con il quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stata irrogata, a carico della società reclamante, la penalizzazione di 7 punti in classifica generale, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva. La predetta decisione ha riconosciuto la violazione, da parte del calciatore della società ricorrente, signor Montalto Francesco, e del dirigente della medesima società, signor Sorbo Cesare, degli artt. 1, comma 1, 10, comma 6, e 22, comma 8, C.G.S. e la conseguente responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S. della società U.S.D. Noto Calcio. Il ricorso in epigrafe si appalesa infondato per le ragioni che seguono. Con il primo motivo di ricorso, la società U.S.D. Noto Calcio denuncia l’illegittimità dell’art. 2, comma 3 (erroneamente indicato come “comma VI” nella rubrica del motivo di ricorso), del C.G.S. sotto il profilo della violazione dell’art. 21 bis della legge n. 241/90. Secondo l’assunto di parte ricorrente, l’art. 2, comma 3, C.G.S., laddove prevede che “I comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione”, si porrebbe in insanabile contrasto con la disposizione di cui all’art. 21 bis della legge n. 241/90 che, come noto, sancisce l’obbligo della comunicazione personale dei provvedimenti amministrativi limitativi della sfera giuridica dei privati. Trattasi di censura palesemente infondata. Ed invero, l’ordinamento sportivo, per come ribadito, anche di recente, dalla stessa Corte Costituzionale (cfr. sentenza 16.2.2011, n. 49), è dotato di una propria autonomia rispetto all’ordinamento statale; al proposito, la Consulta, nella pronuncia sopra indicata, ha ricordato che “al comma 1 dell’art. 2 del predetto decreto-legge (decreto-legge 19.8.2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito, con modificazioni, con legge 17.10.2003, n. 280: N.d.E.) è stato previsto, peraltro dando veste normativa ad un già affermato orientamento giurisprudenziale, che è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni concernenti, oltre che l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie finalizzate a garantire il corretto svolgimento delle attività sportive – cioè di quelle che sono comunemente note come “regole tecniche” – anche «i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».”. Alla luce di quanto sopra, non può parlarsi, come impropriamente fatto da parte ricorrente, di un contrasto tra la disposizione di cui all’art. 2, comma 3, C.G.S. rispetto a quella di cui all’art. 21 bis della legge n. 241/90 atteso che le predette disposizioni appartengono a due ordinamenti che si pongono in rapporto di autonomia e, pertanto, di reciproca irrilevanza. A quanto sopra, si aggiunga che parte ricorrente non ha censurato la previsione di cui all’art. 22, comma 11, C.G.S. secondo la quale “Ad eccezione di quelli per i quali è previsto l’obbligo di comunicazione diretta agli interessati, tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale”; al proposito, per come correttamente osservato dalla Commissione Disciplinare Nazionale, “il provvedimento di squalifica…. non è tra quelli che devono essere comunicati alla parte che ne è coinvolta”. Passando al secondo motivo di reclamo - con il quale la Società ricorrente sostiene che, nell’ipotesi di irregolare utilizzazione, per svariate partite (nel caso di specie, ben tredici), di un calciatore, colpito da squalifica per una sola giornata di gara, la conseguente sanzione dovrebbe essere limitata ad una sola gara - si osserva quanto segue. La tesi di parte ricorrente, sebbene suggestiva, appare del tutto erronea. Al proposito, si osserva come il calciatore, colpito dalla sanzione della squalifica per una giornata di gara, non abbia titolo a partecipare alla gara immediatamente successiva, fino a quando non abbia scontato la squalifica; pertanto, nell’ipotesi in cui un calciatore, squalificato per 1 giornata di gara, partecipi, come nel caso di specie, a diverse gare senza mai scontare la squalifica, la irregolare posizione non può che essere riferita a tutte le gare a cui il calciatore medesimo abbia preso parte. Venendo, infine, al terzo e quarto motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente atteso che, con gli stessi, la società reclamate si duole, sotto i profili della irragionevolezza, illogicità e sproporzione, del trattamento sanzionatorio irrogato alla stessa dalla Commissione Disciplinare Nazionale, si rileva quanto segue. Questa Corte ritiene che, anche sul punto, la decisione adottata dalla Commissione Disciplinare Nazionale meriti di essere confermata in quanto immune dai vizi denunciati dalla Società ricorrente. Il Giudice di prime cure, infatti, ha correttamente individuato la tipologia di sanzione - applicabile nei confronti di una società, che sia stata deferita davanti agli Organi di Giustizia Sportiva, per avere fatto partecipare alle gare un calciatore in posizione irregolare - in quella di cui all’art. 18, lett. g) C.G.S.; a ciò, si aggiunga che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, la Commissione Disciplinare Nazionale ha provveduto (anche nei confronti della società U.S.D. Noto Calcio e non solo nei confronti dei tesserati della stessa) ad una corretta dosimetria della sanzione, avendo irrogato solo 7 punti di penalizzazione in classifica a fronte della partecipazione, in posizione irregolare, del calciatore, signor Montalto Francesco, a ben tredici gare di campionato (circostanza, quest’ultima, che dimostra come la società U.S.D. Noto Calcio non abbia usato, nel caso di specie, quella comune diligenza che avrebbe dovuto concretarsi, soprattutto all’inizio di una nuova Stagione Sportiva, nella verifica della posizione di tutti i propri calciatori). In proposito, si osserva come non possa attribuirsi, ai fini di cui sopra, alcuna rilevanza al fatto, particolarmente valorizzato dalla società ricorrente, che la sanzione della squalifica fosse stata irrogata al predetto calciatore con riferimento ad un campionato (quello di Eccellenza) diverso rispetto a quello (Interregionale) in cui milita attualmente la U.S.D. Noto Calcio; ed invero, ose di aderisse alla predetta tesi, dovrebbe concludersi nel senso che la squalifica, irrogata ad un calciatore in occasione dell’ultima partita di un determinato campionato, non dovrebbe essere scontata allorché il calciatore, nella stagione successiva partecipi ad un campionato diverso, a seguito di trasferimento ad altra società o per promozione della società di appartenenza; il che si tradurrebbe in una abrogazione implicita della disposizione di cui all’art. 22, comma 6, C.G.S.. Da ultimo, si evidenzia che del tutto pretestuosa appare l’accusa, non troppo velata, rivolta dalla società ricorrente alla Procura Federale circa l’inerzia ovvero il ritardo nell’attivazione del deferimento da cui ha tratto origine il presente procedimento; ed invero, a seguito della trasmissione degli atti, disposta da questa Corte con decisione assunta in data 14.1.2011, la Procura Federale ha provveduto al deferimento, tra gli altri, della società reclamante già in data 16.2.2011; a ciò si aggiunga che, per come già osservato dalla Commissione Disciplinare Nazionale, l’utilizzazione irregolare del calciatore, signor Montalto Francesco, da parte della società, odierna ricorrente, era cessata in data antecedente al deferimento e precisamente a seguito del reclamo, proposto a questa Corte da parte della società A.S.D. Acireale Calcio 1946, preannunciato già in data 20.12.2010. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S.D. Noto di Noto (Siracusa) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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