COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 24 Giugno 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 26/5/2011 (prot. n.9144/1389pf1011/MS/vdb) nei confronti di: 1) MASI Renato presidente della U.S. Erchie 2) U.S. Erchie

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 24 Giugno 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 26/5/2011 (prot. n.9144/1389pf1011/MS/vdb) nei confronti di: 1) MASI Renato presidente della U.S. Erchie 2) U.S. Erchie per rispondere 1) MASI Renato Presidente della U.S. Erchie della violazione degli artt.1, comma 1 CGS e 8 commi 9 e 15 CGS, in relazione all’art.94 ter comma 13 NOIF per non aver ottemperato al lodo del Collegio Arbitrale c/o la LND di cui al C.U. n.2 del 2/10/2010, emesso all’esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il proprio allenatore , sig. Falcone Giuseppe; 2) U.S. ERCHIE a titolo di responsabilità diretta ex art.4, comma 1 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio presidente, come meglio innanzi precisati. FATTO Con nota del 2/3/2011 (prot.n.4/8/VT) il Presidente del Comitato Regionale Puglia, deferiva alla Procura Federale la U.S. Erchie per le seguenti motivazioni: “…..vista la decisione del Collegio Arbitrale presso la LND pubblicata sul C.U. n.2 del 2/10/2010 con la quale la U.S. Erchie ASD è stata condannata al pagamento della somma di €2.765,00 in favore dell’allenatore sig. Giuseppe Falcone. Preso atto che la nota del 4/11/2010 con la quale lo scrivente Comitato ha invitato la Società debitrice a voler provvedere al pagamento della somma suindicata non ha avuto alcun riscontro, e che con la stessa si anticipava che, in difetto di adempimento nei trenta giorni dalla data di ricevimento della nota stessa, sarebbe stata deferita a norma di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia…….omissis ………in ottemperanza a quanto disposto dall’art.94 ter, comma 13 delle NOIF e dall’art.8, comma 9 del C.G.S., con la presente si deferisce a codesta Spett.le Procura Federale FIGC la Società U.S. Erchie ASD ..….” (testualmente). Disposte ed espletate le relative indagini, la Procura Federale della FIGC con la succitata nota del 26/5/2011 deferiva a questa Commissione le parti innanzi citate per rispondere delle violazioni e degli addebiti loro mossi. Verificata la regolarità delle contestazioni, la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia disponeva, con racc.del 7/6/2011, la convocazione dei deferiti, dinanzi a sé per l’udienza del 20/6/2011, alla quale compariva per la Procura Federale, l’avv. Giuseppe Monaco. Non compariva nessuno dei deferiti benché regolarmente convocati. Dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale, l’avv. Giuseppe Monaco per la Procura Federale, dopo breve discussione concludeva chiedendo affermarsi la responsabilità dei deferiti e per l’effetto erogarsi le seguenti sanzioni disciplinari: - al sig. Masi Renato la inibizione di mesi sei; Comunicato Ufficiale n. 76 - pag. 47 di 48 - alla soc. U.S. Erchie la penalizzazione di due punti in classifica, da scontrarsi nella stagione sportiva 2011/2012 e l’ammenda di € 1.000,00. MOTIVI DELLA DECISIONE La documentazione acquisita agli atti del presente procedimento, non consente di revocare in dubbio la responsabilità della U.S.Erchie e del suo Presidente sig.Masi Renato per non aver ottemperato a quanto deciso dal Collegio Arbitrale della LND (di cui al C.U. n.2 del 2/10/2010) all’esito del contenzioso fra la suddetta società sportiva ed il proprio allenatore sig. Falcone Giuseppe. Più esattamente per non aver corrisposto a quest’ultimo la somma di €2.765,00, determinata dal collegio arbitrale quale saldo delle spettanze dovute al tecnico succitato, per la stagione sportiva 2009/2010. E’ quindi provata per tabulas la violazione del disposto di cui al succitato art.94 ter comma 13 delle NOIF a cui consegue l’applicazione delle sanzioni di cui all’art.8 comma 15 CGS che vengono comminate come dispositivo. PTM La Commissione Disciplinare Territoriale Puglia dichiara: - affermarsi la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro contestate e per l’effetto infliggersi le seguenti sanzioni: - al sig.Masi Renato (Presidente dell’U.S. Erchie) la inibizione di mesi sei; - alla U.S.Erchie (a titolo di responsabilità diretta ex art.4 comma 1 CGS per gli illeciti disciplinari ascritti al succitato proprio presidente) la penalizzazione di due punti in classifica da scontrarsi nella stagione calcistica 2011/2012 oltre all’ammenda di €1.000,00. Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Commissione Disciplinare Territoriale Puglia del 20/6/2011.
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