COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 24 Giugno 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES Gara: A.S.D. ARCOBALENO TRIGGIANO – A.S.D. REAL LEVANTE del 21 Maggio 2011. (Reclamo della società A.S.D. ARCOBALENO TRIGGIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per l’ammenda di euro 200,00 e squalifica calciatori CIARFAGLIA Michele, PETRUZZI Sebastiano e LOPORCARO Michele di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 52 del 26/05/2011 della Delegazione Provinciale di Bari).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 24 Giugno 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES Gara: A.S.D. ARCOBALENO TRIGGIANO - A.S.D. REAL LEVANTE del 21 Maggio 2011. (Reclamo della società A.S.D. ARCOBALENO TRIGGIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per l’ammenda di euro 200,00 e squalifica calciatori CIARFAGLIA Michele, PETRUZZI Sebastiano e LOPORCARO Michele di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 52 del 26/05/2011 della Delegazione Provinciale di Bari). Esaminati gli atti ufficiali, letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; esperite indagini; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; considerato che i calciatori CIARFAGLIA Michele, PETRUZZI Sebastiano e LOPORCARO Michele hanno inequivocabilmente partecipato alla rissa fra calciatori di entrambe le squadre così determinando la sospensione definitiva della gara in epigrafe citata; considerato che sulla base di quanto riferito dall’arbitro la rissa è consistita in spinte e calci reciproci fra calciatori senza il verificarsi di particolari casi di violenza; Comunicato Ufficiale n. 76 - pag. 48 di 48 ritenuto pertanto che posso ritenersi adeguatamente puniti i calciatori CIARFAGLIA Michele e PETRUZZI Sebastiano fino al 31/12/2011 e al capitano LOPORCARO Michele, per la sua qualità citata, fino al 31/1/2012 P.Q.M. DELIBERA 1) Ridursi al 31/12/2011 la squalifica inflitta ai calciatori CIARFAGLIA Michele e PETRUZZI Sebastiano; 2) Ridursi al 31/1/2012 la squalifica inflitta al calciatore LOPORCARO Michele; 3) confermarsi nel resto le impugnate decisioni; 4) Non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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