COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 134 del 04/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento n. 3712/400 pf 10-11/SS/fc del 13.12.20100 del Procuratore Federale della FIGC nei confronti di del Procuratore Federale della F.I.G.C. 1) il Sig. Gambino Salvatore, Presidente della SSD Sporting Terni; 2) la società SSD Sporting Terni,

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 134 del 04/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento n. 3712/400 pf 10-11/SS/fc del 13.12.20100 del Procuratore Federale della FIGC nei confronti di del Procuratore Federale della F.I.G.C. 1) il Sig. Gambino Salvatore, Presidente della SSD Sporting Terni; 2) la società SSD Sporting Terni, per rispondere: il primo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art.38, comma 1, delle NOIF per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza probità sportiva, per avere permesso e non impedito al Sig. Babucci Andrea, tecnico abilitato, di essere inserito nelle distinta della gara Campitello - Sporting Terni del 24/10/2010 (Campionato Giovanissimi Regionali), quale dirigente accompagnatore Ufficiale in assenza di un suo tesseramento con la SSD Sporting Terni, e comunque, in assenza di una necessaria istanza di sospensione dall’albo del settore tecnico, come richiesto dalla normativa di riferimento ed , infine, sempre in relazione all’art.38, comma 1, delle NOIF, per avere consentito e, comunque, non impedito al Sig. Castrica David, tecnico abilitato, di svolgere attività di allenatore almeno sino al 08/11/2010, pur non essendo in costanza di tessere manto con la società SSD Sporting Terni; la società, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.4 comma 1 e 2 del C.G.S., per le violazioni ascritte rispettivamente al Presidente ed ai Sigg. Babucci Andrea e Castrica David. FATTO Col provvedimento sopra indicato, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale i soggetti indicati in epigrafe per rispondere degli addebiti in rubrica contestati. All’udienza del 26 maggio 2011 era presente l’Avv. Roberto Spoldi in rappresentanza della Procura Federale, il quale si riportava al deferimento concludendo per il riconoscimento della responsabilità dei deferiti, e l’applicazione della sanzione di due mesi di inibizione a carico del Presidente, Sig. Salvatore Gambino, e Euro 1.500,00 di ammenda a carico della società. Nessuno è comparso per i deferiti. MOTIVI DELLA DECISIONE I fatti per cui è stato disposto il deferimento, come sopra precisati, hanno trovato documentale conferma nelle indagini espletate dalla Procura Federale, a seguito delle quali è emerso che il Sig., Babucci Andrea non risultava tesserato per la SSD SPORTING TERNI nella stagione 2010/2011; analogamente il Sig. Castrica David risulta essere stato tesserato nella stagione 2010/2011 con la SSD Sporting Terni solo a far data dal 8.11.2010. Ne consegue pertanto la fondatezza del deferimento, anche sotto il profilo delle norme violate. Ciò posto, ritiene comunque equo e rapportato ai fatti (anche in ragione del successivo tesseramento del Sig. Castrica David nel corso della stagione 2010/2011), accogliere parzialmente le richieste sanzionatorie della Procura Federale, irrogando al Presidente della SSD Sporting Terni la inibizione nella misura di gg 30, e alla SSD Sporting Terni, per responsabilità oggettiva, la ammenda di Euro 1.000,00. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regione Umbria, in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale della FIGC, applica: 1) a carico del Presidente della SSD Sporting Terni, Gambino Salvatore, la inibizione di gg 30; 2) a carico della SSD SPORTING TERNI l’ammenda di Euro 1.000,00. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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