COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 134 del 04/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei Confronti di : 1) Marco Introppico, dirigente della società C.S.D. Giovanili Todi; 2) Società C.S.D. Giovanili Todi; 3) Daniele Angelelli, tesserato della società S.S.D. Bastardo;
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 134 del 04/06/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C.
Nei Confronti di :
1) Marco Introppico, dirigente della società C.S.D. Giovanili Todi;
2) Società C.S.D. Giovanili Todi;
3) Daniele Angelelli, tesserato della società S.S.D. Bastardo;
affinchè rispondano:
- il primo della violazione degli artt. 61 nr. 1 delle NOIF e 1 del C.G.S. per aver indicato nella lista
giocatori presentata all’arbitro in occasione della gara C.S.D. GIOVANILI TODI-DUCATO
CALCIO, svolta il 26/05/2010 nell’ambito del Torneo giovanile “X torneo Bastia Cup-IX termica
Bastia settore giovanile”, il nominativo Valerio Gennarucci ed esibito il relativo documento,
mentre in realtà tratta vasi di Daniele Angelelli, al fine di poter far disputare a quest’ultimo la
predetta gara, come effettivamente avvenuto;
- la seconda, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 comma 2 del
C.G.s. in conseguenza della condotta del proprio tesserato come sopra descritta;
- il terzo, della violazione dell’art. 1 C.GS., per aver concorso e comunque accettato la condotta del
sig.Marco Introppico, al fine di poter disputare la predetta partita, come effettivamente avvenuto;
FATTO
Con provvedimento nr. 5059/131 pf 10 11/MS/vdb, datato 28 gennaio 2011, ritualmente
comunicato alle parti dal Procuratore Federale, quest’ultimo ha deferito a questa Commissione
Disciplinare Territoriale i suddetti soggetti per rispondere degli addebiti in epigrafe contestati.
All’udienza di trattazione del 26/05/2010 era presente l’Avv. Roberto Spoldi in rappresentanza
della Procura Federale della FIGC.
Era altresì presente l’incolpato Marco Introppico in proprio, e in rappresentanza della società C.S.D.
Giovanili Todi, assistita dall’avv. Enrico Marconi il quale assiste anche la sig.ra Valentini Mariella
(non presente) nella qualità di genitore dell’incolpato Angelelli Daniele, come da delega in atti.
Le parti, all’esito della discussione, come da verbale, così concludono :
“Il rappresentante della Procura Federale il quale, previa discussione, conclude affinchè venga
riconosciuta la responsabilità di tutti gli incolpati con conseguente applicazione delle seguenti
sanzioni:
-2 anni di inibizione a carico dell’Introppico
- 2.000.00 euro di ammenda nei confronti della società
- 6 mesi di squalifica nei confronti del calciatore Angelelli.
L’avv. Marconi si riporta alla memoria difensiva.
L’impianto accusatorio prende le mosse dalla segnalazione datata 26.6.2010 del Giudice Sportivo
presso il Comitato regionale Umbria inviata alla Procura Federale, con la quale veniva rimessa
documentazione relativa alla gara C.S.D. Giovanili Todi-Ducato Calcio disputata il 25.5.2010
nell’ambito del Torneo giovanile “X Torneo Bastia Cup-IX Termica Bastia settore giovanile”. Detta
documentazione conteneva in particolare il supplemento di referto arbitrale nel quale il direttore di
gara riferiva che al termine della gara una volta rientrato nello spogliatoio, gli veniva rappresentato
dall’allenatore della Ducato Calcio -sig. Sandro Scarponi- che l’identità del giocatore n. 8 del Todi
non corrispondeva al nome risultante in lista. Sulla scorta di tale segnalazione l’arbitro convocava
immediatamente il predetto calciatore nello spogliatoio, riscontrando che effettivamente la foto del
cartellino non era conforme a quella del soggetto partecipante alla gara. Tale circostanza veniva
confermata dallo stesso giocatore e, come risulta dal supplemento di referto, anche dal dirigente del
Todi –sig. Marco Introppico- che ammetteva la consumata irregolarità.
Seguivano le indagini di rito svolte dalla Procura Federale e venivano escussi il sig. Introppico, i
calciatori Angelelli e Gennarucci nonché il direttore di gara Isidori.
In sintesi, in sede di audizione, il dirigente accompagnatore del Todi non contestava i fatti
giustificando l’accaduto e la condotta posta in essere nella vicenda come un suo errore di
trascrizione e di negligenza nella compilazione della lista laddove aveva preso come riferimento i
cartellini già inseriti nel raccoglitore ove al n. 8 era rimasto inserito il cartellino del giocatore
Valerio Gennarucci anziché quello del calciatore Daniele Angelelli che effettivamente aveva
disputato la gara. Il sig. Introppico giustificava inoltre l’accaduto sul presupposto di un frettoloso
riconoscimento da parte dell’arbitro, sulla sua negligenza visto che l’Angelelli gli aveva consegnato
il cartellino e il nulla osta della società di appartenenza – S.S.D. Bastardo -che non inseriva nel
raccoglitore ,negando in ogni caso di aver consegnato all’arbitro una foto scannerizzata e
specificando che la foto presente nel cartellino del Gennarucci era inconfondibile con quella
dell’Angelelli. Da ultimo per dimostrare l’assoluta buona fede l’Introppico precisava essendo
l’Angelelli sostituito intorno al 20° del secondo tempo se avesse voluto nascondere l’identità del
calciatore lo avrebbe fatto immediatamente allontanare evitando l’eventuale riconoscimento da
parte del direttore di gara.
Il calciatore Angelelli in sede di audizione dichiarava che prima dello svolgimento della gara aveva
consegnato al dirigente del Todi il tesserino e il nulla osta della società di appartenenza e che
nell’ambito del frettoloso riconoscimento alla chiamata del numero 8, non ricordando se l’arbitro
avesse pronunciato il cognome Gennarucci, aveva comunque risposto con il suo nome di Daniele.
Il calciatore Gennarucci confermava che non era stato convocato per la gara in questione e che
quindi non era presente.
Il direttore di gara Isidori durante la sua escussione confermava il contenuto del supplemento al
referto, precisando che al momento dell’appello alla chiamata Gennarucci aveva risposto aveva
risposto il giocatore n. 8 delle giovanili Todi pronunciando il nome di Valerio e che nell’occasione
non si era accorto della differente fisionomia risultante dal tesserino di riconoscimento. L’arbitro
precisava di non aver iniziato in ritardo l’incontro, specificando altresì che al termine della gara il
calciatore Daniele Angelelli gli confessava di aver giocato sotto false generalità, ma che era stato
rassicurato che avrebbe potuto giocare l’incontro senza problemi.
Gli incolpati nelle proprie difese di cui alla memoria difensiva nel precisare che, in occasione della
gara, la C.S.D. Giovanili Calcio intendeva provare nel contesto del Torneo le qualità tecnicoatletiche
del calciatore Angelelli tesserato con la S.S.D. Bastardo ottenendo quindi un regolare nulla
osta in data 24 maggio 2010 (documento che veniva allegato alla memoria difensiva datata
21.5.2011), confermavano l’irregolarità commessa dal dirigente Introppico, qualificandola però nei
termini di una condotta colpevole, ma involontaria, di scambio di cartellini, evidenziano in ogni
caso la buona fede del dirigente.
Il difensore censurava sotto vari profili il supplemento del referto arbitrale contenente, a parere
della difesa, inesattezze e contraddizioni quali:
-il ritardo di circa 20 minuti con cui è iniziato l’incontro;
- il riconoscimento approssimativo e superficiale;
-la consegna al direttore di gara delle tessere rilasciate dalla F.I.G.C. contenenti foto non
scannerizzate e quindi non copia delle stesse e ciò in conformità a quanto previsto dal regolamento
in materia di riconoscimento.
La buona fede dell’incolpato, secondo la difesa, trova conferma nel fatto che il calciatore Angelelli
veniva sostituito intorno al 20° del secondo tempo e se l’Introppico avesse agito in mala fede
avrebbe invitato il calciatore ad andarsene per non farsi riconoscere, ben sapendo che i dirigenti
della squadra avversaria conoscevano il ragazzo tesserato con una società con la quale hanno
rapporti e con le cui squadre si scontrano in continuazione durante campionati ed eventi sportivi.
La difesa pertanto concludeva chiedendo, previo riconoscimento della buona fede del dirigente,
l’applicazione a suo carico delle sanzioni minime eventualmente conseguenti all’errore commesso,
mentre nei confronti del calciatore Angelelli e della società C.S.D. giovanili Todi accertata la
mancanza di responsabilità in ordine agli addebiti l’archiviazione del procedimento.
DIRITTO
I fatti come assemblati, ricostruiti ed accertati dalla Procura Federale risultano pacifici e non
suscettibili, anche in virtù di quanto ammesso segnatamente dal dirigente Introppico, di una diversa
valutazione ed interpretazione circa il reale accadimento degli stessi.
Ciò posto, ai fini del decidere, non resta che valutare se nelle accertate circostanze la condotta del
dirigente sig. Introppico si possa ritenere connaturata da assoluta buona fede e quindi nei termini di
un errore materiale di trascrizione e scambio di cartellini tra il giocatore tesserato delle Giovanili
Todi- Gennarucci- e il giocatore tesserato con la S.S.D. Bastardo -Angelelli- che in occasione della
gara del Torneo veniva impiegato, previo accordo tra le due società, come sarebbe dimostrato dal
nulla osta prodotto solo nell’allegato alla memoria difensiva in sede di udienza dinanzi a questa
Commissione.
Orbene, ad avviso di questa Commissione, non risulta provata la buona fede del dirigente
accompagnatore delle Giovanili Todi sig. Introppico, in quanto a ben vedere le giustificazioni
addotte singolarmente valutate risultano non condivisibili e non univoche, e anche in una
valutazione globale si presentano di non sicuro significato probatorio anche in un Ordinamento
quale quello della Giustizia Sportiva.
In particolare assume rilievo assorbente il fatto che il nulla osta datato 24 maggio 2010 (documento
che consentiva al calciatore Angelelli tesserato con un’altra società di partecipare ad una gara di un
Torneo come nell’occasione) non sia stato prodotto nell’immediatezza della contestazione al
direttore di gara il quale necessariamente avrebbe trascritto nel referto e/o nel supplemento la
circostanza. Allo stesso modo il predetto nulla osta non risulta, dalla lettura degli atti,essere stato
prodotto in occasione dell’istruttoria espletata dalla Procura Federale e in particolare in sede di
escussione .
E’ di tutta evidenza l’importanza che una tempestiva produzione del documento avrebbe rivestito
nell’ottica di una valutazione della condotta posta in essere dal dirigente del Todi.
Alla luce di tutto quanto precede stante l’oggettivo e pacifico accertamento dei fatti, si ritiene non
provata la buona fede del dirigente delle Giovanili Todi e conseguentemente le richieste della
Procura Federale meritano integrale conferma per quanto riguarda la posizione degli incolpati sig.
Introppico in relazione alla violazione degli artt. 61 n. 1 delle N.O.I.F. e 1 del C.G.S., e della società
a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 comma 2 del C.G.S. in
conseguenza della condotta del proprio tesserato.
Per quanto concerne la posizione del giovane calciatore Angelelli, in considerazione del fatto che lo
stesso è venuto a conoscenza della trascrizione al n. 8 della lista del nominativo del Gennarucci in
luogo del suo soltanto al termine della gara , e nell’ottica di una ponderata valutazione globale del
suo comportamento, appare equo ridurre a mesi quattro la squalifica.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare ritiene fondati gli addebiti e per l’effetto applica:
- al sig. Introppico Marco l’inibizione di anni 2 (due);
- alla società C.S.D. Giovanili Todi l’ammenda di €.2.000,00;
- al calciatore Daniele Angelelli la squalifica di 4 (quattro) mesi.
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