COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 15/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di: il Sig. FABRIZIO PIEMONTESE, calciatore della società A.S.D. MARMORE; il Sig. SIMONE CIOCCOLONI, dirigente della società A.S.D. MARMORE; la società A.S.D. MARMORE;
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 117 del 15/04/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C.
Nei confronti di:
il Sig. FABRIZIO PIEMONTESE, calciatore della società A.S.D. MARMORE;
il Sig. SIMONE CIOCCOLONI, dirigente della società A.S.D. MARMORE;
la società A.S.D. MARMORE;
per rispondere:
“- il primo delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, 10, comma 6, e 22, comma 8, del Codice di Giustizia
Sportiva per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver partecipato alle gare:
GRS - A.S.D. MARMORE del 18.09.2010;
A.S.D. MARMORE – CAMPOMAGGIO CL. Del 26.09.2010;
NUOVA POLISPORTIVA LUGNANO - A.S.D. MARMORE del 09.10.2010;
A.S.D. MARMORE – STRONCONE del 16.10.2010;
BOSICA - A.S.D. MARMORE del 23.10.2010;
A.S.D. MARMORE – A.S.D. MACCHIE del 31.10.2010;
DEL NERA - A.S.D. MARMORE del 06.11.2010;
A.S.D. MARMORE – A.S.D. ROBUR CERVINO del 13.11.2010;
A.S.D. MARMORE – FERENTILLO del 27.11.2010;
valevoli per il campionato di 2’ Categoria – girone E malgrado fosse squalificato a seguito di decisione del
Giudice Sportivo, così come succintamente descritto nella parte motiva.
Il secondo delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, 10, comma 6 e 22, comma 8, del Codice di Giustizia
Sportiva per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver consentito che il calciatore Sig.
Fabrizio Piemontese partecipasse alle gare anzidette valevoli per il campionato di 2’ Categoria – girone E,
malgrado fosse squalificato a seguito di decisione del Giudice Sportivo, così come succintamente descritto
nella parte motiva;
la società A.S.D. MARMORE a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di
Giustizia Sportiva nella violazione ascritta ai propri tesserati”.
FATTO
Con provvedimento in data 15/03/2011, ritualmente comunicato alle parti, il Sostituto Procuratore Federale
Avv. Alessandro Avagliano ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale:
il Sig. FABRIZIO PIEMONTESE, calciatore della società A.S.D. MARMORE;
il Sig. SIMONE CIOCCOLONI, dirigente della società A.S.D. MARMORE;
la società A.S.D. MARMORE;
per rispondere dei fatti ascritti in rubrica.
All’udienza di trattazione del 07/04/2011, proveniente da un differimento della precedente udienza
del 31/03/2011, era presente l’Avv. Sandro Carlo Fagiolino in rappresentanza della Procura
Federale della FIGC.
Erano altresì presenti il Sig. Simone Cioccoloni e per la Società il Presidente Sig. Franco Di Loreto, assistiti
dall’Avv. Massimo Carignani.
Visto il deferimento, sentita la relazione del rappresentante della Procura Federale, ascoltati gli
incolpati presenti e il loro difensore ed esaminati gli atti, la Commissione osserva quanto segue.
Il fatto storico consistente nella partecipazione del calciatore Fabrizio Piemontese a n. 10 gare
valide per il campionato di 2^ Categoria – girone E della stagione 2010-2011 è pacifico e non
contestato dagli incolpati.
Ciò che invece viene rilevato dal difensore del Sig. Cioccoloni e della A.S.D. MARMORE è che
l’art. 10, comma 6 del C.G.S. richiederebbe nel caso di specie - nel quale non si verterebbe in
un’ipotesi dolosa – un’interpretazione autentica della Corte Federale ovvero dell’Alta Corte
Federale in ordine all’entità delle sanzioni; in tal senso l’Avv. Carignani richiede la remissione
degli atti ai suddetti Organi.
In via subordinata viene richiesto che la sanzione punitiva di un punto di penalizzazione in
classifica sia limitato, anche per la sua efficacia, alle sole gare col risultato di pareggio o di vittoria
e che le altre sanzioni a carico del Dirigente e della Società siano congruamente ridotte.
Quanto al primo aspetto, la Commissione non ritiene sussistenti i presupposti per disporre la
remissione degli atti alla Corte Federale ovvero all’Alta Corte Federale, in quanto nel caso in esame
non si riscontrano motivi di contrasto nell’interpretazione dell’art. 10, comma 6, C.G.S., il quale –
in sintesi e per quanto di interesse – stabilisce che alle società, ai dirigenti e ai tesserati si applicano
le sanzioni di cui ai commi 8 e 9 dello stesso articolo, qualora alle competizioni sportive partecipino
calciatori che non abbiano titolo per prendervi parte.
A loro volta, i commi 8 e 9 dell’art. 10 del C.G.S. statuiscono rispettivamente che, in caso di
accertamento della responsabilità oggettiva della società, “il fatto è punito, a seconda della gravità,
con le sanzioni previste dalle lettere c), g), h), i) dellart. 18. comma 1” e che “I dirigenti, i tesserati
delle società….riconosciuti responsabili dei fatti di cui al precedente comma 6, sono puniti con la
sanzione dell’inibizione o della squalifica per un periodo non inferiore a due anni”.
Quanto, in particolare, alla lettera g) dell’art. 18, si osserva che l’inciso relativo alla possibilità di
far scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente la penalizzazione sul punteggio ove
essa “si appalesi inefficace”, non può essere interpretato nel senso di limitare l’applicazione della
sanzione alle sole gare nelle quali la società abbia riportato una vittoria o un pareggio, quanto
piuttosto di evitare che, secondo il principio dell’afflittività della sanzione, quest’ultima risulti per
qualsivoglia motivo vanificata dall’applicazione nel campionato in corso.
Ciò posto, la Commissione ritiene fondati i motivi di addebito mossi a tutti gli incolpati, avendo
essi indubitabilmente posto in essere le violazioni delle norme evidenziate nel deferimento.
Sotto il profilo dell’entità delle sanzioni, visto il tenore del combinato disposto degli artt. 10 e 18
C.G.S. e tenuto conto dei fatti contestati, la Commissione ritiene di irrogare al calciatore Fabrizio
Piemontese la squalifica di anni due, al Dirigente Simone Cioccoloni la inibizione di anni due ed
alla società ASD Marmore dieci punti di penalizzazione in classifica; quanto all’ammenda nei
confronti della ASD Marmore, essa può essere quantificata in €.700,00.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare:
applica:
al calciatore Fabrizio Piemontese la squalifica di anni due;
al Dirigente Simone Cioccoloni la inibizione di anni due;
alla società A.S.D. Marmore dieci punti di penalizzazione in classifica da scontare nel
campionato in corso e l’ammenda di € 700,00.
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