COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 15/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di: il Sig. FABRIZIO PIEMONTESE, calciatore della società A.S.D. MARMORE; il Sig. SIMONE CIOCCOLONI, dirigente della società A.S.D. MARMORE; la società A.S.D. MARMORE;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 15/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di: il Sig. FABRIZIO PIEMONTESE, calciatore della società A.S.D. MARMORE; il Sig. SIMONE CIOCCOLONI, dirigente della società A.S.D. MARMORE; la società A.S.D. MARMORE; per rispondere: “- il primo delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, 10, comma 6, e 22, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver partecipato alle gare: GRS - A.S.D. MARMORE del 18.09.2010; A.S.D. MARMORE – CAMPOMAGGIO CL. Del 26.09.2010; NUOVA POLISPORTIVA LUGNANO - A.S.D. MARMORE del 09.10.2010; A.S.D. MARMORE – STRONCONE del 16.10.2010; BOSICA - A.S.D. MARMORE del 23.10.2010; A.S.D. MARMORE – A.S.D. MACCHIE del 31.10.2010; DEL NERA - A.S.D. MARMORE del 06.11.2010; A.S.D. MARMORE – A.S.D. ROBUR CERVINO del 13.11.2010; A.S.D. MARMORE – FERENTILLO del 27.11.2010; valevoli per il campionato di 2’ Categoria – girone E malgrado fosse squalificato a seguito di decisione del Giudice Sportivo, così come succintamente descritto nella parte motiva. Il secondo delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, 10, comma 6 e 22, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver consentito che il calciatore Sig. Fabrizio Piemontese partecipasse alle gare anzidette valevoli per il campionato di 2’ Categoria – girone E, malgrado fosse squalificato a seguito di decisione del Giudice Sportivo, così come succintamente descritto nella parte motiva; la società A.S.D. MARMORE a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva nella violazione ascritta ai propri tesserati”. FATTO Con provvedimento in data 15/03/2011, ritualmente comunicato alle parti, il Sostituto Procuratore Federale Avv. Alessandro Avagliano ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale: il Sig. FABRIZIO PIEMONTESE, calciatore della società A.S.D. MARMORE; il Sig. SIMONE CIOCCOLONI, dirigente della società A.S.D. MARMORE; la società A.S.D. MARMORE; per rispondere dei fatti ascritti in rubrica. All’udienza di trattazione del 07/04/2011, proveniente da un differimento della precedente udienza del 31/03/2011, era presente l’Avv. Sandro Carlo Fagiolino in rappresentanza della Procura Federale della FIGC. Erano altresì presenti il Sig. Simone Cioccoloni e per la Società il Presidente Sig. Franco Di Loreto, assistiti dall’Avv. Massimo Carignani. Visto il deferimento, sentita la relazione del rappresentante della Procura Federale, ascoltati gli incolpati presenti e il loro difensore ed esaminati gli atti, la Commissione osserva quanto segue. Il fatto storico consistente nella partecipazione del calciatore Fabrizio Piemontese a n. 10 gare valide per il campionato di 2^ Categoria – girone E della stagione 2010-2011 è pacifico e non contestato dagli incolpati. Ciò che invece viene rilevato dal difensore del Sig. Cioccoloni e della A.S.D. MARMORE è che l’art. 10, comma 6 del C.G.S. richiederebbe nel caso di specie - nel quale non si verterebbe in un’ipotesi dolosa – un’interpretazione autentica della Corte Federale ovvero dell’Alta Corte Federale in ordine all’entità delle sanzioni; in tal senso l’Avv. Carignani richiede la remissione degli atti ai suddetti Organi. In via subordinata viene richiesto che la sanzione punitiva di un punto di penalizzazione in classifica sia limitato, anche per la sua efficacia, alle sole gare col risultato di pareggio o di vittoria e che le altre sanzioni a carico del Dirigente e della Società siano congruamente ridotte. Quanto al primo aspetto, la Commissione non ritiene sussistenti i presupposti per disporre la remissione degli atti alla Corte Federale ovvero all’Alta Corte Federale, in quanto nel caso in esame non si riscontrano motivi di contrasto nell’interpretazione dell’art. 10, comma 6, C.G.S., il quale – in sintesi e per quanto di interesse – stabilisce che alle società, ai dirigenti e ai tesserati si applicano le sanzioni di cui ai commi 8 e 9 dello stesso articolo, qualora alle competizioni sportive partecipino calciatori che non abbiano titolo per prendervi parte. A loro volta, i commi 8 e 9 dell’art. 10 del C.G.S. statuiscono rispettivamente che, in caso di accertamento della responsabilità oggettiva della società, “il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni previste dalle lettere c), g), h), i) dellart. 18. comma 1” e che “I dirigenti, i tesserati delle società….riconosciuti responsabili dei fatti di cui al precedente comma 6, sono puniti con la sanzione dell’inibizione o della squalifica per un periodo non inferiore a due anni”. Quanto, in particolare, alla lettera g) dell’art. 18, si osserva che l’inciso relativo alla possibilità di far scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente la penalizzazione sul punteggio ove essa “si appalesi inefficace”, non può essere interpretato nel senso di limitare l’applicazione della sanzione alle sole gare nelle quali la società abbia riportato una vittoria o un pareggio, quanto piuttosto di evitare che, secondo il principio dell’afflittività della sanzione, quest’ultima risulti per qualsivoglia motivo vanificata dall’applicazione nel campionato in corso. Ciò posto, la Commissione ritiene fondati i motivi di addebito mossi a tutti gli incolpati, avendo essi indubitabilmente posto in essere le violazioni delle norme evidenziate nel deferimento. Sotto il profilo dell’entità delle sanzioni, visto il tenore del combinato disposto degli artt. 10 e 18 C.G.S. e tenuto conto dei fatti contestati, la Commissione ritiene di irrogare al calciatore Fabrizio Piemontese la squalifica di anni due, al Dirigente Simone Cioccoloni la inibizione di anni due ed alla società ASD Marmore dieci punti di penalizzazione in classifica; quanto all’ammenda nei confronti della ASD Marmore, essa può essere quantificata in €.700,00. P.Q.M. La Commissione Disciplinare: applica: al calciatore Fabrizio Piemontese la squalifica di anni due; al Dirigente Simone Cioccoloni la inibizione di anni due; alla società A.S.D. Marmore dieci punti di penalizzazione in classifica da scontare nel campionato in corso e l’ammenda di € 700,00.
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