COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 17/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di: Bazzurri Marcello, tesserato della società G.S. Vis Casa Del Diavolo A.D ; G.S. Vis Casa Del Diavolo A.D.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 59 del 17/12/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C.
Nei confronti di:
Bazzurri Marcello, tesserato della società G.S. Vis Casa Del Diavolo A.D ;
G.S. Vis Casa Del Diavolo A.D.
per rispondere:
il primo, della violazione degli artt.1, comma 1 e 3, comma 1 del C.G.S. per avere, mediante le
dichiarazioni riportate nella parte motiva, posto in essere una condotta contraria ai principi di
lealtà, probità e correttezza, avendo espresso giudizi lesivi della reputazione dell’arbitro, sig.
Raffaele Agrò, della gara GUALDO – G.S. VIS CASA DEL DIAVOLO del 14/02/2010;
la seconda, della violazione degli artt.4, comma 2 e 5 del C.G.S., per responsabilità oggettiva
in ordine a quanto ascritto nel capo precedente al proprio allenatore.
FATTO
Con provvedimento nr. 307/1283 pf 09 10/MS/vdb del 09 luglio 2010, ritualmente comunicato alle
parti, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale i soggetti
sopra menzionati, per rispondere degli addebiti in rubrica contestati.
All’udienza del 07 ottobre 2010 le parti concordavano la sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S. nella
misura di €. 650,00 a carico di ciascuno dei deferiti.
La procedura veniva peraltro rinviata ad altra data.
All’udienza di trattazione dell’16 dicembre 2010 era presente l’Avv. Michele Licata, in
rappresentanza della Procura Federale della FIGC. Non erano presenti i deferiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione Disciplinare:
vista la documentazione depositata dal difensore di fiducia dell’incolpato successivamente al 07
ottobre 2010;
considerato l’assenso alla sanzione concordata tra le parti, ribadito dalla Procura Federale nella
seduta odierna;
ritenuta corretta la qualificazione dei fatti.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi ai deferiti le sanzioni concordate ex
art. 23 C.G.S., ovverosia la sanzione dell’ammenda nella misura di €.650,00 ciascuno a carico
dell’allenatore Bazzurri e della società VIS CASA DEL DIAVOLO.
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