COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 24/09/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di : 1) Sig. Luzzi Alessandro, arbitro effettivo. per rispondere: della violazione di cui agli artt.1, comma 1, ed 11 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver rivolto al calciatore Egwu Aloysius CHUKWEMEKA, detto EMEKA una espressione ingiuriosa, comportante denigrazione ed insulto per motivi di razza e colore, così come descritta nella parte motiva, integrante comportamento discriminatorio, contravvengo ai principi di lealtà, correttezza e probità di cui al citato art.1, comma 1, del C.G.S..

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 24/09/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di : 1) Sig. Luzzi Alessandro, arbitro effettivo. per rispondere: della violazione di cui agli artt.1, comma 1, ed 11 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver rivolto al calciatore Egwu Aloysius CHUKWEMEKA, detto EMEKA una espressione ingiuriosa, comportante denigrazione ed insulto per motivi di razza e colore, così come descritta nella parte motiva, integrante comportamento discriminatorio, contravvengo ai principi di lealtà, correttezza e probità di cui al citato art.1, comma 1, del C.G.S.. F A T T O Con provvedimento nr.8551/1133pf09-10/GT/dl del 04.06.2010, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Alessandro LUZZI per rispondere dell’addebito in rubrica contestato. All’udienza di trattazione del 16 settembre 2010 erano presenti l’Avv. Dario Perugini in rappresentanza della Procura Federale della FIGC ed il Sig. Alessandro Luzzi. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione ritiene come dall’esame degli atti emerga la prova del sussistenza degli addebiti mossi al Sig. Alessandro Luzzi costituenti oggetto del deferimento. In particolare dalle dichiarazioni rese dal calciatore Eros Sciaboletta e dal dirigente Thomas Venturi emerge che l’arbitro, nel corso della gara Lugnano in Teverina – Casteltodino del 17/01/2010, si è rivolto al calciatore Egwu Aloysius CHUKWEMEKA apostrofandolo con l’espressione “negro” o “ sporco negro”; ciò nel momento in cui detto calciatore si era avvicinato al direttore di gara per protestare a seguito dell’espulsione decretata nei suoi confronti. Va rilevato al riguardo che sia l’una che l’altra espressione ha un indubbio connotato a sfondo razzista in quanto utilizzata per riferirsi al colore della pelle in senso dispregiativo. Ciò posto si ritiene equo irrogare al deferito al sanzione dell’inibizione per mesi tre. P.Q.M. La Commissione disciplinare, applica a carico dell’arbitro Luzzi Alessandro l’inibizione di mesi tre.
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