• Stagione sportiva: 2010/2011
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 20 del 17/09/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C.
Nei confronti di :
Sig. Alberto Marchetti, calciatore della A.S.D. P.G.S. Eriberto BOSICO;
Società A.S.D. P.G.S. Eriberto BOSICO
per rispondere:
il primo, della violazione di cui agli artt.1, comma, ed 11, comma 1, del Codice di Giustizia
Sportiva, per aver rivolto al calciatore Egwu Narciso Rawlings una espressione ingiuriosa,
costituente comportamento discriminatorio, contravvenendo, in tal modo, ai principi di lealtà,
correttezza e probità di cui al citato art.1, comma1, del C.G.S.;
la seconda, per responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt.11 comma 4 e 4 comma 2 del
C.G.S.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 20 del 17/09/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C.
Nei confronti di :
Sig. Alberto Marchetti, calciatore della A.S.D. P.G.S. Eriberto BOSICO;
Società A.S.D. P.G.S. Eriberto BOSICO
per rispondere:
il primo, della violazione di cui agli artt.1, comma, ed 11, comma 1, del Codice di Giustizia
Sportiva, per aver rivolto al calciatore Egwu Narciso Rawlings una espressione ingiuriosa,
costituente comportamento discriminatorio, contravvenendo, in tal modo, ai principi di lealtà,
correttezza e probità di cui al citato art.1, comma1, del C.G.S.;
la seconda, per responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt.11 comma 4 e 4 comma 2 del
C.G.S.
FATTO
Con provvedimento nr.7386/895 pf 09 10/GT/dl del 04.05.2010, ritualmente comunicato alle parti, il
Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Alberto
Marchetti e la società A.S.D. P.G.S. Eriberto BOSICO, per rispondere degli addebiti in rubrica
contestati.
All’udienza di trattazione del 16 settembre 2010 era presente l’Avv. Dario Perugini, in
rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C., il quale produce verbali di patteggiamento
ex art 23 C.G.S., già sottoscritti dal legale degli incolpati [ munito di apposita delega ] nonché dal
rappresentante della medesima procura, mediante i quali le parti dichiarano di aver concordato la
sanzione di quattro giornate di squalifica a carico del calciatore e di Euro 350,00 a carico della
società.
Preso atto di quanto sopra, ritenuta da parte di questa Commissione corretta la qualificazione dei
fatti come formulata dalle parti, e la congruità della sanzione concordata, nonché l’assenza di
motivi ostativi alla applicazione della procedura concordata di cui all’art 23 C.G.S..
P.Q.M.
La Commissione disciplinare, applica nei confronti di:
Marchetti Alberto la squalifica per quattro giornate;
A.S.D. P.G.S. Eriberto BOSICO la sanzione di Euro 350,00 di ammenda.
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Comunicato Ufficiale N° 20 del 17/09/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C.
Nei confronti di :
Sig. Alberto Marchetti, calciatore della A.S.D. P.G.S. Eriberto BOSICO;
Società A.S.D. P.G.S. Eriberto BOSICO
per rispondere:
il primo, della violazione di cui agli artt.1, comma, ed 11, comma 1, del Codice di Giustizia
Sportiva, per aver rivolto al calciatore Egwu Narciso Rawlings una espressione ingiuriosa,
costituente comportamento discriminatorio, contravvenendo, in tal modo, ai principi di lealtà,
correttezza e probità di cui al citato art.1, comma1, del C.G.S.;
la seconda, per responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt.11 comma 4 e 4 comma 2 del
C.G.S."