COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 16/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 2^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. FORNOLESE IN RIFERIMENTO ALLA GARA FORNOLESE – STRONCONE DISPUTATA A FORNOLE IL 17/04/2011 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.119 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 21.04.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA. – PER L’AMMENDA DI €. 1.300,00.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 16/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 2^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. FORNOLESE IN RIFERIMENTO ALLA GARA FORNOLESE - STRONCONE DISPUTATA A FORNOLE IL 17/04/2011 - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.119 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 21.04.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA. - PER L’AMMENDA DI €. 1.300,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 12.05.2011, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società indicata in epigrafe, chiedendo la riduzione della sanzione inflitta dal G.S. Era presente l’arbitro della gara, assistito dal rappresentante A.I.A. Sig. Leucci Luigi. MOTIVI DELLA DECISIONE In sede di audizione l’arbitro ha confermato integralmente il contenuto del referto ribadendo che, al termine della gara, è stato accerchiato da molti calciatori della società Fornolese i quali hanno preso ad insultarlo ed addirittura uno di loro lo ha colpito con un calcio al polpaccio. Successivamente gli stessi calciatori colpivano la porta dello spogliatoio del direttore di gara con violenti calci. Inoltre i pesanti insulti dei calciatori proseguivano anche mentre l’arbitro si dirigeva verso la sua autovettura per lasciare il campo di calcio. Ciò premesso, viste le condotte tenute dai tesserati della Fornolese, la sanzione inflitta dal G.S. appare equa e quindi meritevole di integrale conferma. P.Q.M. Respinge il reclamo. - DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it