COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 06/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale TERZA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SAN GEMINI IN RIFERIMENTO ALLA GARA M8 A.S.D. – SAN GEMINI DISPUTATA A SPOLETO IL 22/01/2011 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.60 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA, DATATA 02.03.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA. – PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MARINELLI LUIGI FINO AL 30.06.2013.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 124 del 06/05/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
TERZA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SAN GEMINI IN RIFERIMENTO
ALLA GARA M8 A.S.D. - SAN GEMINI DISPUTATA A SPOLETO IL 22/01/2011 -
AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.60 DELLA
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA, DATATA 02.03.2011, PUBBLICATA IN
PARI DATA.
- PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MARINELLI LUIGI FINO AL
30.06.2013.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 05.05.2011, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società indicata in epigrafe, chiedendo la riduzione della
sanzione inflitta dal G.S.
Alla fissata riunione era presente l’arbitro della gara, assistito dal rappresentante A.I.A. Tatangelo
Alberto. Seppur convocata non era presente la società reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In sede di audizione l’arbitro ha confermato il rapporto di gara, nonché quanto dallo stesso
dichiarato in occasione della precedente audizione; lo stesso ha, altresì, ribadito di aver subito un
violento colpo allo stinco con i tacchetti della scarpa destra di uno dei calciatori che l’avevano
accerchiato, colpo che gli procurava intenso dolore e che lo stesso ha confermato essere stato
volontario e ciò anche in considerazione delle modalità con le quali è stato inferto.
L’arbitro ha altresì precisato che il calciatore espulso dichiarava di non essere stato l’autore del
reato, ma né lui, né l’allenatore, nonostante le richieste dell’arbitro, indicavano il vero autore del
gesto.
In considerazione della volontarietà del calcio inferto dal calciatore Marinelli Luigi, del contegno
del calciatore originariamente espulso Albarelli Andrea, di quello dell’allenatore nonchè del reale
autore del gesto, il quale non si è subito palesato, ma si è dichiarato colpevole del gesto solo
successivamente alla squalifica inflitta al compagno di squadra innocente, questa Commissione
ritiene congrua e commisurata alla gravità della condotta posta in essere la sanzione inflitta.
P.Q.M.
Respinge il reclamo.
- DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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