COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 06/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GIOVANISSIMI REGIONALI A1 NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ GRIFOPONTE TORGIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA GRIFOPONTE TORGIANO – NUOVA FULGINIUM DISPUTATA A TORGIANO IL 20/02/2011 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.91 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 23.02.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA. – PER INIBIZIONE DIRIGENTE CHIOCCI ANGELO FINO AL 30.06.2011.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 124 del 06/05/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
GIOVANISSIMI REGIONALI A1
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ GRIFOPONTE TORGIANO IN
RIFERIMENTO ALLA GARA GRIFOPONTE TORGIANO – NUOVA FULGINIUM
DISPUTATA A TORGIANO IL 20/02/2011 - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE
SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.91 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA,
DATATA 23.02.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA.
- PER INIBIZIONE DIRIGENTE CHIOCCI ANGELO FINO AL 30.06.2011.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 05.05.2011, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società indicata in epigrafe, chiedendo la riduzione della
sanzione inflitta dal G.S.
Alla fissata riunione era presente l’arbitro della gara, assistito dal rappresentante A.I.A. Tatangelo
Alberto. Non era presente la società reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’audizione del direttore di gara ha permesso di accertare in modo chiaro ed inequivocabile
l’atteggiamento tenuto dal dirigente Chiocci Angelo al termine della gara, allorchè lo stesso
dirigente, anche se con modi gentili e garbati, chiedeva all’arbitro stesso di riportare nel proprio
referto l’ammonizione di un calciatore al posto di un altro.
A parere di questa Commissione la sanzione inflitta al dirigente Chiocci Angelo dal G.S. appare
equa e pertanto il reclamo va respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo.
- DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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