COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 122 del 30/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI PROVINCIALI CITTA’ DI CASTELLO NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ PGS DON BOSCO ASD IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIS PRETOLA – DON BOSCO DISPUTATA A PRETOLA DI PERUGIA IL 27/03/2011 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 27 DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI CITTA’ DI CASTELLO, DATATA 30.03.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA. PER SQUALIFICA FINO AL 15/06/2011 INFLITTA AL CALCIATORE DE CICCO NICOLA.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 122 del 30/04/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
ALLIEVI PROVINCIALI CITTA’ DI CASTELLO
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ PGS DON BOSCO ASD IN RIFERIMENTO ALLA
GARA VIS PRETOLA – DON BOSCO DISPUTATA A PRETOLA DI PERUGIA IL 27/03/2011
AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 27 DELLA
DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI CITTA’ DI CASTELLO, DATATA 30.03.2011, PUBBLICATA
IN PARI DATA.
PER SQUALIFICA FINO AL 15/06/2011 INFLITTA AL CALCIATORE DE CICCO NICOLA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 21.04.2011, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società indicata in epigrafe, chiedendo la riduzione della
sanzione inflitta dal G.S.
ALLA FISSATA RIUNIONE era presente l’arbitro della gara, assistito dal rappresentante AIA Sig.
Luigi Leucci. Era altresì presente la società reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’audizione delle parti dinanzi a questa Commissione ha permesso di ricostruire quanto accaduto
al 41° del secondo tempo tra il calciatore della Don Bosco De Cicco Nicola ed il calciatore della Vis
Pretola Oghenerugan Whoko.
Più precisamente il De Cicco Nicola aveva una reazione smodata non particolarmente violenta a
seguito di un fallo subito in un’azione di gioco da parte del calciatore della Vis Pretola.
Il comportamento del calciatore De Cicco è sicuramente deplorevole; esso si è tuttavia
concretizzato in una condotta scomposta ma non particolarmente violenta, che non ha provocato
alcun danno fisico all’avversario.
Pertanto, a parere di questa Commissione, la squalifica può essere contenuta al 15/05/2011.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società reclamante, riduce la squalifica
al calciatore De Cicco Nicola fino al 15/05/2011.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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