COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 122 del 30/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. POLISPORTIVA PIETRALUNGHESE IN RIFERIMENTO ALLA GARA PIETRALUNGHESE – CASTEL DEL PIANO DISPUTATA A PIETRALUNGA IL 03/04/2011 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.111 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 06.04.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA. PER AMMENDA DI €. 600,00.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 122 del 30/04/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
PROMOZIONE
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. POLISPORTIVA PIETRALUNGHESE IN
RIFERIMENTO ALLA GARA PIETRALUNGHESE – CASTEL DEL PIANO DISPUTATA A
PIETRALUNGA IL 03/04/2011 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
RIPORTATA NEL C.U. N.111 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 06.04.2011,
PUBBLICATA IN PARI DATA.
PER AMMENDA DI €. 600,00.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 28.04.2011, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società indicata in epigrafe, chiedendo la riduzione della
sanzione inflitta dal G.S.
ALLA FISSATA RIUNIONE non era presente l’arbitro della gara, ma solo la società reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall’esame del referto dell’arbitro e del rapporto dell’assistente Rufinelli Lorenzo emerge che
quest’ultimo è stato reiteratamente insultato e minacciato dai sostenitori della società
Pietralunghese per circa metà del primo tempo e per tutta la durata del secondo tempo con le frasi
dettagliatamente riportate nel rapporto stesso.
A fine gara gli stessi sostenitori tentavano altresì di colpire l’assistente con una bottiglia piena
d’acqua da mezzo litro non riuscendo nell’intento.
Alla luce dei fatti suddetti, la sanzione inflitta dal G.S., tenuto anche conto della recidiva specifica,
appare congrua e meritevole di integrale conferma.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare respinge il reclamo.
- DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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