COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 15/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PRIMA CATEGORIA Nel reclamo proposto dalla società A.S.D. REAL QUADRELLI avverso la delibera del G.S. pubblicata nel C.U. n 97 del 9.3.2011, e con la quale veniva disposta la squalifica del calciatore Capponi Alessandro fino al 31.05.2015, la squalifica del calciatore Romani Matteo per quattro giornate, e l’ammenda di Euro 1.000,00 (episodi relativi alla partita Cascia Real Quadrelli disputata a Spoleto il 6 marzo 2011.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 117 del 15/04/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
PRIMA CATEGORIA
Nel reclamo proposto dalla società A.S.D. REAL QUADRELLI avverso la delibera del G.S.
pubblicata nel C.U. n 97 del 9.3.2011, e con la quale veniva disposta la squalifica del calciatore
Capponi Alessandro fino al 31.05.2015, la squalifica del calciatore Romani Matteo per quattro
giornate, e l’ammenda di Euro 1.000,00 (episodi relativi alla partita Cascia Real Quadrelli disputata
a Spoleto il 6 marzo 2011.
Parti presenti: arbitro della gara Stocchi Sergio, assistente AIA Leucci Luigi, Presidente società
reclamante Valentini Grigioni Giancarlo e calciatore Capponi Alessandro, questi ultimi assistiti dall’
avv. Massimo Carignani ugualmente presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la suindicata delibera proponeva reclamo la società Asd Real Quadrelli, chiedendo:
la riduzione della squalifica di 4 gare inflitta al calciatore Romani Matteo in quanto eccessiva;
la diminuzione della ammenda, poiché della presenza di soggetti non in lista all’interno degli
spogliatoi è prioritariamente responsabile la società ospitante
la revoca della squalifica del calciatore Capponi Alessandro in quanto quest’ultimo, non
ritualmente identificato, non era presente alla gara poiché si trovava, al momento dei fatti,
presso un ristorante di Narni, e tra l’altro non poteva essere in grado di rendersi protagonista
dell’aggressione in quanto reduce da una operazione al menisco eseguita il 21 febbraio 2011.
Depositava, a tal fine, documentazione medica in copia nonché la copia di una ricevuta del
ristorante La Rocca di Narni, accompagnata da una dichiarazione sottoscritta da Onorato
Carmine.
Veniva preliminarmente assunta la deposizione dell’arbitro, il quale confermava il contenuto nel
referto e degli allegati, ed in particolare ricostruiva l’episodio più grave, indicando le modalità con le
quali era venuto a conoscenza del nominativo dell’aggressore, descrivendolo fisicamente come
persona robusta e capelli quasi rasati.
Dopo essersi proceduto all’allontanamento dell’arbitro, venivano quindi fatti entrare il Presidente
della società reclamante e il calciatore Capponi Alessandro, assistiti dal difensore Avv. Massimo
Carignani. Ai fini del riconoscimento, il calciatore Capponi esibiva come documento di identità, la
patente di guida, allegata in copia agli atti.
Sulla base di tali circostanze, atteso che il calciatore appariva avere una folta capigliatura (similare
alla foto riprodotta nel documento di identità esibito), e che ciò appariva in evidente contrasto con
la descrizione fisica dell’aggressore precedentemente resa dal direttore di gara, si procedeva
nuovamente a richiamare quest’ultimo ai fini del riconoscimento.
L’arbitro, dopo aver attentamente e da vicino osservato il calciatore, si avvedeva che costui
portava un parrucchino che celava la sua naturale capigliatura: Il Capponi, dopo iniziale titubanza
raccoglieva l’invito a toglierlo, e risultava avere i capelli quasi rasati, come originariamente descritti
dall’arbitro in sede di prima audizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SULLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE ROMANI MATTEO. In merito a tale squalifica, corretta e
commisurata ai fatti appare la sanzione disciplinare inflitta dal Giudice Sportivo, non potendo avere
alcun rilievo, nel caso di specie, che l’invito ad abbandonare il terreno di gioco sia stato, come
sostiene la società reclamante, originariamente suggerito dal un dirigente. Tale circostanza non
risulta tra l’altro aver avuto alcuna conferma da parte del direttore di gara.
SULLA AMMENDA DI EURO 1.000,00. Analoghe conclusioni debbono essere adottate circa la
entità della ammenda inflitta dal Giudice Sportivo alla società Asd Real Quadrelli, responsabile non
certo della presenza di un tesserato non in lista o soggetto ad essa riferibile all’interno dello
spogliatoio, quanto del comportamento tenuto da costui e, circostanza ugualmente rilevante, del
comportamento antisportivo tenuto dai calciatori della propria squadra all’atto di abbandonare il
terreno di gioco. Né possono valere, per giustificare tale comportamento, l’asserito atteggiamento
provocatorio tenuto dall’arbitro durante la gara, non certo evincibile dagli atti processuali di questa
Commissione, ed essendo diverse le sedi e le modalità con cui doglianze del genere possono
essere sollevate.
SULLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE CAPPONI ALESSANDRO. Il contenuto del reclamo
oggetto del presente giudizio si sofferma in particolar modo sulla squalifica più pesante, ovvero
quella ricevuta dal calciatore Capponi Alessandro, censurata non nella sua entità (che appare
oggettivamente congrua e commisurata alla eccezionale gravità dei fatti accertati), quanto nella
sua riferibilità al calciatore, di cui la società reclamante afferma la completa estraneità ai fatti
affidandosi alla documentazione prodotta e sopra descritta.
In ordine ad essa, rileva anzitutto questa Commissione, circa la dichiarazione allegata al reclamo,
la mancanza dei requisiti di piena garanzia tecnica e documentale prevista dall’art 35 comma 1.1
CGS, e la non decisività relativamente alla documentazione medica prodotta, dalla quale questa
Commissione (libera di apprezzarne la valenza probatoria) non ritiene possa evincersi una
situazione di menomazione fisica tale da impedire di porre in essere il comportamento violento
oggetto di contestazione. Deve invece darsi rilevanza decisiva al travisamento cui il calciatore è
ricorso, all’evidente fine di evitare il riconoscimento da parte dell’arbitro, presentandosi con un
parrucchino dinanzi a questa Commissione.
Ad ulteriore riprova della circostanza, agli atti della Federazione risulta che il calciatore
quantomeno dal 2008 non appare avere quella folta capigliatura che inteso invece far palesare a
questa Commissione, come risulta dalle foto tessere che vengono acquisite. Tale circostanza,
unitamente alle dichiarazioni dell’arbitro che hanno trovato pieno riscontro, inducono questa
Commissione ha ritenere provata la addebitabilità dell’episodio al calciatore Capponi Alessandro.
Né, a riprova, la società reclamante si è in qualche modo adoperata per indicare un diverso
responsabile, a ciò (se i motivi del reclamo fossero stati fondati) eticamente tenuta, in ossequio ai
principi di lealtà e probità sportiva, che con tale comportamento quest’ultima, unitamente al
calciatore, non può dirsi di aver rispettato.
Tali rilievi inducono anzi questa Commissione a disporre la trasmissione degli atti alla competente
Procura Federale, per gli eventuali provvedimenti di competenza.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regione Umbria, respinge il reclamo
confermando integralmente la decisione impugnata.
Ordina la trasmissione di copia degli atti alla Procura Federale, per quanto di competenza.
Dispone incamerarsi la tassa di reclamo.
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