COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 15/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PALAZZO IN RIFERIMENTO ALLA GARA NUOVA VIGOR SPOLETO-PALAZZO DISPUTATA IL 26.02.2011 IN BEROIDE (PG) – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 94 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 02.03.2011 PUBBLICATO IN PARI DATA. PER INIBIZIONE DEL DIRIGENTE MANICHINI LUCA FINO AL 31/12/2012. PER AMMENDA DI €.500,00.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 117 del 15/04/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
SECONDA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PALAZZO IN RIFERIMENTO ALLA
GARA NUOVA VIGOR SPOLETO-PALAZZO DISPUTATA IL 26.02.2011 IN BEROIDE (PG) -
AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 94 DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 02.03.2011 PUBBLICATO IN PARI DATA.
PER INIBIZIONE DEL DIRIGENTE MANICHINI LUCA FINO AL 31/12/2012. PER AMMENDA DI €.500,00.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 14.04.2011, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, chiedendo la riduzione delle sanzioni.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione si è presentato l’arbitro della gara nonché la
società reclamante.
Motivi della decisione
Dall’esame degli atti di gara ed in particolar modo dalle precisazioni fornite dal Direttore di gara in
sede di audizione, il quale ha integralmente confermato il referto ed in particolare i comportamenti
denigratori a sfondo razzistico posti in essere nei suoi confronti dal Dirigente Manichini Luca (che
nella circostanza fungeva da assistente di linea dell’arbitro) e dai sostenitori dell’A.S.D. Palazzo,
questa Commissione ritiene che la gravità dei fatti sia integralmente confermata. Del resto lo
stesso rappresentante dell’A.S.D. Palazzo ha confermato in sede di audizione il comportamento
offensivo posto in essere dall’assistente dell’arbitro pur negando la riconducibilità degli insulti
razzisti ai sostenitori della A.S.D. Palazzo.
Alla luce di quanto precede, la Commissione non ravvisa elementi tali da giustificare una riforma
della sentenza resa dal G.S., che stante la oggettiva gravità dei fatti merita integrale conferma.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare respinge il reclamo.
- DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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