COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 15/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GIOVANISSIMI REGIONALI “A1” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CANNARA IN RIFERIMENTO ALLA GARA SPORTING TERNI – CANNARA DISPUTATA IL 17.03.2011 A TERNI – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 104 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 23.03.2011 PUBBLICATO IN PARI DATA. PER SQUALIFICA DEL CALCIATORE FARRUKU DARIO FINO AL 19/05/2011.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 117 del 15/04/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
GIOVANISSIMI REGIONALI “A1”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CANNARA IN RIFERIMENTO ALLA
GARA SPORTING TERNI - CANNARA DISPUTATA IL 17.03.2011 A TERNI - AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 104 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA DATATO 23.03.2011 PUBBLICATO IN PARI DATA.
PER SQUALIFICA DEL CALCIATORE FARRUKU DARIO FINO AL 19/05/2011.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 14.04.2011, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, chiedendo la riduzione della sanzione.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione si è presentato l’arbitro della gara nonchè la
società reclamante.
Motivi della decisione
Dall’esame degli atti di gara ed in particolar modo dalle precisazioni fornite dal Direttore di gara in
sede di audizione, il comportamento tenuto dal giovane calciatore può essere qualificato quale
espressione di una smodata protesta, senza intento di attendere all’incolumità del Direttore di gara.
Tali conclusioni pur rimarcandosi la gravità del comportamento inducono questa Commissione, in
applicazione delle sanzioni previste dall’Art.19, comma 4, lett.a) a ridurre la squalifica al calciatore
al 30.04.2011.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare in accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore
Farruku Dario al 30.04.2011.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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