COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 18/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 3^ CATEGORIA Nel reclamo proposto dalla societa’ A.C.D. ALLERONA in riferimento alla gara Allerona – Cesi disputata ad Allerona il 29.01.2011, avverso la decisione del giudice sportivo riportata nel C.U. n.32 della Delegazione Provinciale Di Terni, datata 16.02.2011, pubblicata in pari data, con la quale veniva deliberato la ripetizione della gara.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 18/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 3^ CATEGORIA Nel reclamo proposto dalla societa’ A.C.D. ALLERONA in riferimento alla gara Allerona - Cesi disputata ad Allerona il 29.01.2011, avverso la decisione del giudice sportivo riportata nel C.U. n.32 della Delegazione Provinciale Di Terni, datata 16.02.2011, pubblicata in pari data, con la quale veniva deliberato la ripetizione della gara. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 16.03.2011, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società indicata in epigrafe, chiedendo l’omologazione del risultato conseguito sul campo. MOTIVI DELLA DECISIONE Rilevato preliminarmente che la società A.C.D. Allerona, reclamante, non ha fornito la prova dell’avvenuto invio del reclamo a mezzo raccomandata od equipollente, alla società contro interessata, così come disposto dall’articolo 46 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. La Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla società Allerona. - Dispone incamerarsi la tassa di reclamo.
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