COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 11/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES REGIONALE “A2” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ J.CAMPOMAGGIOCOLLESCIPOLI, IN RIFERIMENTO ALLA GARA PANTALLA – JUNIOR CAMPOMAGGIOCOLLESCIPOLI DISPUTATA A PANTALLA IL 12.02.2011, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.88 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 16.02.2010, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE MAACHE OMAR PER CINQUE GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 98 del 11/03/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
JUNIORES REGIONALE “A2”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ J.CAMPOMAGGIOCOLLESCIPOLI, IN
RIFERIMENTO ALLA GARA PANTALLA – JUNIOR CAMPOMAGGIOCOLLESCIPOLI
DISPUTATA A PANTALLA IL 12.02.2011, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE
SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.88 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA,
DATATA 16.02.2010, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA
LA SQUALIFICA AL CALCIATORE MAACHE OMAR PER CINQUE GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10.03.2011, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società indicata in epigrafe, chiedendo la riduzione della
squalifica inflitta al calciatore Maache Omar, in quanto il medesimo, a sua volta ragazzo di colore,
non poteva avere pronunciato la frase, rappresentando che durante la partita era stato egli stesso
vittima di insulti razzisti da parte del pubblico. Deduceva infine che le frasi offensive erano state
proferite non nei confronti di un calciatore avversario, ma nei confronti dei sostenitori della squadra
avversa.
All’udienza di trattazione era presente l’arbitro assistito dal rappresentante AIA Luigi Leucci,
nonché il presidente sig. Frattaroli Alberto, delegato del Maache Omar la società reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In sede di audizione, il Direttore di gara ha confermato integralmente quanto riportato nel referto,
ovvero che il calciatore Maache Omar si sia reso protagonista dell’insulto razziale nei confronti di
un calciatore avversario. Del resto, che il predetto si sia reso responsabile dell’epiteto per il quale è
stato sanzionato, risulta per tabulas dal contenuto dello stesso reclamo presentato, laddove si
deduce che l’epiteto sarebbe stato rivolto nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria.
Su tali premesse, non essendovi negli atti di gara alcun riferimento a provocazioni o atteggiamenti
xenofobi tenuti dai sostenitori della società ospite, corretta e congrua appare la sanzione inflitta dal
giudice sportivo, vincolato al rispetto dell’Art.11 comma 2 CGS, il quale prevede la sanzione
minima di cinque giornate di gara per condotte a contenuto denigratorio per motivi razziali.
Né può ovviamente modificare l’applicazione di tale sanzione il semplice fatto che l’offesa fosse
rivolta ad un calciatore anziché ai sostenitori avversari.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare respinge il reclamo.
- DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO.
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