COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 89 del 18/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CASENUOVE IN RIFERIMENTO ALLA GARA PIEGARO – CASENUOVE DISPUTATA IL 30.01.2011 A PIEGARO (PG) – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 81 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 02.02.2011 PUBBLICATO IN PARI DATA. PER SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA AL CALCIATORE LOCCHI MIRCO.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 89 del 18/02/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
SECONDA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CASENUOVE IN RIFERIMENTO ALLA
GARA PIEGARO - CASENUOVE DISPUTATA IL 30.01.2011 A PIEGARO (PG) - AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 81 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA DATATO 02.02.2011 PUBBLICATO IN PARI DATA.
PER SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA AL CALCIATORE LOCCHI MIRCO.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 17.02.2011, la seguente decisione.
FATTO
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, chiedendo la riduzione della sanzione
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era l’arbitro della gara, assistito dal
rappresentante AIA Sig. Leucci Luigi. Era altresì presente il Presidente della società reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In sede di audizione l’arbitro della gara ha confermato il referto, riportandosi allo stesso e
precisando che i fatti non si sono svolti secondo la ricostruzione prospettata dalla società
reclamante. Dall’istruttoria risulta pertanto confermato il comportamento offensivo e minaccioso
posto in essere dal calciatore Locchi Mirco. Purtuttavia, essendosi tale episodio consumato in
occasione dell’espulsione senza reiterazione, appare equo ridurre la squalifica inflitta dal G.S. al
calciatore Locchi Mirco, a tre giornate di gara.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Locchi
Mirco a tre giornate di gara.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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