COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 89 del 18/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SSD LONGOBARDA SELCI LAMA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL PADULE – LONGOBARDA SELCI LAMA DISPUTATA A GUBBIO IL 09.01.2011, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.69 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 12.01.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE BRAGANTI MARCO FINO AL 31.08.2011.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 89 del 18/02/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
SECONDA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SSD LONGOBARDA SELCI LAMA, IN
RIFERIMENTO ALLA GARA REAL PADULE – LONGOBARDA SELCI LAMA DISPUTATA A
GUBBIO IL 09.01.2011, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL
C.U. N.69 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 12.01.2011, PUBBLICATA IN PARI
DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE BRAGANTI
MARCO FINO AL 31.08.2011.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 17.02.2011, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società SSD Longobarda Selci Lama, chiedendo la riduzione
della squalifica inflitta al calciatore Braganti Marco, adottata dal G.S. in base ad una valutazione
dei fatti discordante dal referto arbitrale. All’udienza in trattazione era presente l’arbitro, nonché, in
rappresentanza dell’AIA, il Sig. Luigi Leucci. Era altresì’presente la società reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto rilevato che la squalifica inflitta dal G.S. è stata adottata sulla base di “ violenti
spintonamenti”, accompagnati da frasi gravemente offensive, di cui si sarebbe reso protagonista al
momento dell’espulsione il calciatore Braganti nei confronti dell’arbitro. Nel suo referto di gara
l’arbitro ha riportato invece di essere stato oggetto di spintonamenti e di frasi offensive, senza fare
riferimento a gesti di violenza subiti. In sede di audizione il direttore di gara, molto diligentemente,
ha confermato quanto descritto nel referto ovvero di essere stato oggetto di semplici spintonamenti
[assolutamente privi di violenza] con cui il calciatore tendeva a rafforzare il comportamento
protestatario per l’espulsione subita. Ha altresì confermato le frasi offensive ricevute dal citato
giocatore nel mentre si allontanava dal terreno di gioco. Tale precisa ricostruzione collima
perfettamente con le ragioni esposte dalla società reclamate nella propria istanza.
Sulla base di tali considerazioni, non ricorrendo nella fattispecie alcun comportamento violento si
ritiene equo infliggere la squalifica di sei giornate al calciatore Braganti, tenuto conto della
reiterazione delle offese rivolte all’arbitro.
P.Q.M.
In riforma del provvedimento del G.S., ed in accoglimento del reclamo, infligge al calciatore
Braganti Marco la squalifica per sei giornate di gara.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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