COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 89 del 18/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI PROVINCIALE (DELEGAZIONE PROV.LE DI TERNI) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA J.CAMPOMAGGIOCOLLESCIPOLI, IN RIFERIMENTO ALLA GARA J.CAMPOMAGGIOCOLLESCIPOLI – A.M. 98 DISPUTATA A COLLESCIPOLI IL 23.01.2011, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.29 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI, DATATA 26.01.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA. – PUNIZIONE SPORTIVA PERDITA DELLA GARA CON IL RISULTATO 0-3; – PER AMMENDA DI € 600,00; – PER SQUALIFICA AL CALCIATORE FERRARA LUIGI PER CINQUE GARE; – PER SQUALIFICA AL CALCIATORE FRANCESCHINI LORENZO PER CINQUE GARE; – PER SQUALIFICA AL CALCIATORE PAOLANGELI NICOLO’PER CINQUE GARE; – PER SQUALIFICA AL CALCIATORE PIEDILUCO ALESSIO PER CINQUE GARE; – PER SQUALIFICA AL CALCIATORE GAROFALI LUIGI FINO AL 01.06.2011.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 89 del 18/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI PROVINCIALE (DELEGAZIONE PROV.LE DI TERNI) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA J.CAMPOMAGGIOCOLLESCIPOLI, IN RIFERIMENTO ALLA GARA J.CAMPOMAGGIOCOLLESCIPOLI – A.M. 98 DISPUTATA A COLLESCIPOLI IL 23.01.2011, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.29 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI, DATATA 26.01.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA. - PUNIZIONE SPORTIVA PERDITA DELLA GARA CON IL RISULTATO 0-3; - PER AMMENDA DI € 600,00; - PER SQUALIFICA AL CALCIATORE FERRARA LUIGI PER CINQUE GARE; - PER SQUALIFICA AL CALCIATORE FRANCESCHINI LORENZO PER CINQUE GARE; - PER SQUALIFICA AL CALCIATORE PAOLANGELI NICOLO’PER CINQUE GARE; - PER SQUALIFICA AL CALCIATORE PIEDILUCO ALESSIO PER CINQUE GARE; - PER SQUALIFICA AL CALCIATORE GAROFALI LUIGI FINO AL 01.06.2011. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 17.02.2011, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società Polisportiva J.Campomaggiocollescipoli, chiedendo la riduzione delle sanzioni. All’udienza in trattazione era presente l’arbitro, nonché, in rappresentanza dell’AIA, il Sig. Luigi Leucci. Altresì’ era presente la società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha precisato a questa Commissione di aver commesso un errore di trascrizione nella compilazione del referto, avendo segnalato tra gli espulsi il nr.11 della società reclamante [Franceschini Lorenzo] anziché il nr.13 della medesima società [Pellegrini Simone]. Per il resto il direttore di gara ha confermato quanto dichiarato nel referto, sia con riferimento alla sospensione della gara per mancanza del numero minimo sia in merito al comportamento dei calciatori, dell’allenatore e dei sostenitori della società Junior Campomaggio Collescipoli. Ciò premesso, questa Commissione rileva che la sanzione sportiva della perdita della gara deve essere confermata atteso che l’errore di trascrizione effettuato dall’arbitro non ha inciso sulla sostanza dell’episodio, ovverosia sul fatto che al 20° del secondo tempo la società Junior Campomaggio non poteva schierare sul terreno il numero minimo dei calciatori previsti dal regolamento. Quanto alle sanzioni inflitte ai calciatori questa Commissione ritiene di respingere il reclamo relativo a Ferrara Luigi, accogliendolo invece parzialmente relativamente ai calciatori Paolangeli e Piediluco le cui squalifiche vengono ridotte da cinque a quattro giornate. In parziale accoglimento del reclamo si ritiene, altresì, equo ridurre fino al 01.05.2011 la squalifica inflitta all’allenatore Garofali ed ad € 500,00 la sanzione dell’ammenda a carico della società. In totale accoglimento del reclamo annulla la squalifica nei confronti di Franceschini Lorenzo. Dispone trasmettersi gli atti al G.S. per quanto di competenza in ordine al comportamento del calciatore Pellegrini Simone. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo: riduce a quattro giornate la squalifica inflitta ai calciatori Paolangeli e Piediluco; riduce fino al 01.05.2011 la squalifica nei confronti dell’allenatore Garofali; riduce ad € 500,00 l’ammenda a carico della società; In accoglimento del reclamo annulla la sanzione della squalifica nei confronti del calciatore Franceschini Lorenzo; Conferma nel resto l’impugnata decisione e dispone trasmettersi gli atti al G.S. per quanto di competenza in ordine al comportamento del calciatore Pellegrini Simone. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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