COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 04/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ECCELLENZA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. BASTIA 1924 IN RIFERIMENTO ALLA GARA BASTIA 1924 – NOCERA UMBRA DISPUTATA IL 16.01.2011 A BASTIA UMBRA (PG) – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 73 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 19.01.2011 PUBBLICATO IN PARI DATA. – PER SQUALIFICA CALCIATORE BATTISTELLI MICHELE PER TRE GARE;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 04/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ECCELLENZA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. BASTIA 1924 IN RIFERIMENTO ALLA GARA BASTIA 1924 - NOCERA UMBRA DISPUTATA IL 16.01.2011 A BASTIA UMBRA (PG) - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 73 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 19.01.2011 PUBBLICATO IN PARI DATA. - PER SQUALIFICA CALCIATORE BATTISTELLI MICHELE PER TRE GARE; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 03.02.2011, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società, chiedendo la riduzione dell’ammenda. Motivi della decisione Dall’esame degli atti risulta con chiarezza, anche perché confermato dalla società reclamante, che il sig. Michele Battistelli ha reagito ad un fallo subito colpendo con un violento calcio l’avversario. La sanzione irrogata da GS pare dunque commisurata alla condotta tenuta dal calciatore e meritevole di conferma. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo, confermando la decisione del Giudice Sportivo. - DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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