COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 21/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. “4 CASTELLI VALNERINA” IN RIFERIMENTO ALLA GARA SUPERGA 48 – 4 CASTELLI VALNERINA DISPUTATA IL 28.11.2010 A S.GIOVANNI DI BAIANO – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 053 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 07.12.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. – PER LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 21/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. “4 CASTELLI VALNERINA” IN RIFERIMENTO ALLA GARA SUPERGA 48 – 4 CASTELLI VALNERINA DISPUTATA IL 28.11.2010 A S.GIOVANNI DI BAIANO - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 053 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 07.12.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. - PER LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 - 3. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 20.01.2011, la seguente decisione. FATTO NEI TERMINI proponeva reclamo la società chiedendo l’annullamento della delibera del G.S. e quindi la conferma del risultato acquisito sul campo. Proponeva contro deduzioni la società ASD Superga 48 di Spoleto. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente la società reclamante. Motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Dall’esame dei documenti e dal referto arbitrale emerge senza ombra di dubbio che la società “4 Castelli Valnerina”, anche se per un brevissimo periodo di gara, ha violato la norma prevista dal C.U. nr.1 del 1/07/2010 laddove nella parte dedicata ”limiti di partecipazione dei calciatori in base all’età” prescrive che ciascuna società mantenga schierato in campo sin dall’inizio e per l’intera durata della gara e quindi nel caso di sostituzioni successive di almeno tre calciatori sotto quota distinti in relazione alle seguenti fasce di età: due nati dal 1/01/1989 in poi, uno nato dal 1/01/1990 in poi. La decisione del G.S. deve essere pertanto confermata e quindi la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 a carico della società “4 Castelli Valnerina”. P.Q.M. Respinge il reclamo. - DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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