COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 21/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale TERZA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. VITELLINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTEREGIO VITTORIA – VITELLINO DISPUTATA A MORCELLA DI MARSCIANO IL 18.12.2010, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 36 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA, DATATA 21.12.2010, PUBBLICATA IN PARI DATA. – PER LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE ALBANESI ANDREA PER CINQUE GIORNATE DI GARA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 21/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale TERZA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. VITELLINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTEREGIO VITTORIA - VITELLINO DISPUTATA A MORCELLA DI MARSCIANO IL 18.12.2010, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 36 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA, DATATA 21.12.2010, PUBBLICATA IN PARI DATA. - PER LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE ALBANESI ANDREA PER CINQUE GIORNATE DI GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 20.01.2011, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.S.D. VITELLINO, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio calciatore in quanto eccessiva rispetto ai fatti di cui il medesimo si era reso protagonista e adducendo che, con le sue gestualità, il calciatore non aveva alcuna intenzione di minacciare o colpire l’arbitro. Alla fissata riunione avanti a questa Commissione era presente l’arbitro, nonché, in rappresentanza dell’AIA, il Sig. Luigi Leucci. La società reclamante non ha chiesto di essere sentita. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricostruzione dei fatti contenuta nel reclamo proposto dalla A.S.D. Vitellino, e con la quale si tende a giustificare e minimizzare il comportamento tenuto dal proprio calciatore, non ha trovato alcun riscontro in sede di audizione dell’arbitro, il quale ha ribadito che il calciatore Albanesi ha compiuto il gesto a mano aperta nel tentativo di colpire il direttore di gara senza riuscirvi per l’intervento immediato dei compagni squadra. Non sussiste pertanto alcun elemento da cui si possano ravvisare gli estremi per una riduzione della sanzione inflitta dal G.S., la quale appare corretta e congrua ai fatti rappresentati dall’arbitro. P.Q.M. Respinge il reclamo. - DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO.
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