COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 21/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI REGIONALE “A2” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.C. BASTARDO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA GA SGL CARBON CALCIO – BASTARDO DISPUTATA A NARNI SCALO IL 08.12.2010, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.55 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 10.12.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVANO INFLITTE LE INIBIZIONI DEI DIRIGENTI GRADASI MICHELE E CHIARAVALLI GIULIANO FINO AL 25/02/2011.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 74 del 21/01/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
ALLIEVI REGIONALE “A2”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.C. BASTARDO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA GA
SGL CARBON CALCIO – BASTARDO DISPUTATA A NARNI SCALO IL 08.12.2010, AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.55 DEL COMITATO REGIONALE
UMBRIA, DATATA 10.12.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVANO
INFLITTE LE INIBIZIONI DEI DIRIGENTI GRADASI MICHELE E CHIARAVALLI GIULIANO
FINO AL 25/02/2011.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 20.01.2011, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la S.C. BASTARDO, chiedendo, previo eventuale confronto con
l’arbitro, la riduzione delle sanzioni sopra indicate, motivando che i propri dirigenti non si erano resi
protagonisti dei fatti loro addebitati allorquando, allontanati dal terreno di gioco, si trovavano sugli
spalti.
Alla fissata riunione avanti a questa Commissione era presente l’arbitro, nonché, in rappresentanza
dell’AIA, il Sig. Luigi Leucci. La società reclamante non ha chiesto di essere sentita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità della richiesta di confronto tra i dirigenti e l’arbitro,
non vertendosi in una delle fattispecie per la quale è previsto tale mezzo istruttorio dal vigente
Codice di Giustizia Sportiva.
Nel merito il direttore ha confermato integralmente il referto di gara precisando senza ombra di
dubbio che i due dirigenti perfettamente identificati si trovavano sugli spalti del terreno di gioco
dove si rendevano protagonisti del comportamento loro addebitato. Nel contempo non sussiste
alcun elemento che consenta di pervenire ad una riduzione della sanzione, apparendo congrua e
commisurata ai fatti contestati quella inflitta dal G.S..
P.Q.M.
Respinge il reclamo.
- DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO.
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