COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 14/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PRIMA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL SIG. MICCIO EUGENIO, DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ A.S.D. M.A.R.R.A. S.FELICIANO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA M.A.R.R.A. S.FELICIANO – TAVERNELLE DISPUTATA A S.FELICIANO IL 12.12.2010, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 58 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 15.12.2010, PUBBLICATA IN PARI DATA. – PER L’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE MICCIO EUGENIO FINO AL 14.04.2011;
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 70 del 14/01/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
PRIMA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL SIG. MICCIO EUGENIO, DIRIGENTE DELLA
SOCIETA’ A.S.D. M.A.R.R.A. S.FELICIANO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA M.A.R.R.A.
S.FELICIANO – TAVERNELLE DISPUTATA A S.FELICIANO IL 12.12.2010, AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 58 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA, DATATA 15.12.2010, PUBBLICATA IN PARI DATA.
- PER L’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE MICCIO EUGENIO FINO AL 14.04.2011;
HA PRONUNCIATO, a scioglimento della riserva assunta nella riunione del giorno 05.01.2011, la
seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo in proprio il sig. Miccio Eugenio, dirigente della A.S.D. MARRA
S. FELICIANO, adducendo i seguenti motivi: riduzione della squalifica.
Alla fissata riunione avanti a questa Commissione era presente l’arbitro, nonché, in
rappresentanza dell’AIA, il Sig. Luigi Leucci; era altresì presente il reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti descritti dal direttore di gara nel proprio referto sono stati confermati dallo stesso in sede di
audizione dinanzi a questa Commissione Disciplinare.
L’atteggiamento tenuto dal sig. Eugenio Miccio, sia durante che a fine gara, è stato sicuramente
offensivo nei confronti dell’arbitro, ma non minaccioso o violento.
In considerazione di ciò, a parere di questa Commissione la sanzione inflitta dal G.S. al sig.
Eugenio Miccio può essere contenuta nell’inibizione fino al 28.02.2011.
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo, riduce l’inibizione inflitta dal G.S. fino al 28.02.2011.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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