COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 14/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CASENUOVE, IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASENUOVE – MONTEPETRIOLO/PILONICO DISPUTATA A CASENUOVE DI MAGIONE IL 05.12.2010, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 53 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 07.12.2010, PUBBLICATA IN PARI DATA. – PER LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE SACCO FEDERICO FINO AL 31.03.2011;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 14/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CASENUOVE, IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASENUOVE – MONTEPETRIOLO/PILONICO DISPUTATA A CASENUOVE DI MAGIONE IL 05.12.2010, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 53 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 07.12.2010, PUBBLICATA IN PARI DATA. - PER LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE SACCO FEDERICO FINO AL 31.03.2011; HA PRONUNCIATO, a scioglimento della riserva assunta nella riunione del giorno 05.01.2011, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la A.S.D. CASENUOVE, adducendo i seguenti motivi: riduzione della squalifica. Alla fissata riunione avanti a questa Commissione era presente l’arbitro, nonché, in rappresentanza dell’AIA, il Sig. Luigi Leucci. MOTIVI DELLA DECISIONE Dai chiarimenti forniti dall’arbitro in sede di audizione è emerso che, dopo la notifica dell’espulsione, il calciatore Federico Sacco si è avvicinato al direttore di gara ponendo leggermente la propria fronte a contatto della sua, con atteggiamento astioso ma – a detta dell’arbitro – non violento; in quell’occasione il Sacco pronunciava altresì nei confronti del direttore di gara le parole offensive riportate nel referto di gara. La condotta tenuta dal calciatore merita dunque adeguata sanzione, che tuttavia, in considerazione del fatto che essa non è inquadrabile in un atto di violenza, quanto piuttosto di smodata e irriguardosa protesta, può essere contenuta nella squalifica fino al 28.02.2011. P.Q.M. In accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. fino al 28.02.2011. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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