COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 07/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ – A.S.D. CASTELNUOVO – IN RIFERIMENTO ALLA GARA – VIGOR SPOLETO / CASTELNUOVO – DISPUTATA IL 13.11.2010 A S.PAOLO DI BEROIDE DI SPOLETO (PG) – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.43 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 17.11.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MARASHI ALFONS FINO AL 30/06/2012 E PER L’AMMENDA DI €. 250,00.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 07/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ - A.S.D. CASTELNUOVO - IN RIFERIMENTO ALLA GARA - VIGOR SPOLETO / CASTELNUOVO - DISPUTATA IL 13.11.2010 A S.PAOLO DI BEROIDE DI SPOLETO (PG) - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.43 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 17.11.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MARASHI ALFONS FINO AL 30/06/2012 E PER L’AMMENDA DI €. 250,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 23.12.2010, la seguente decisione. FATTO NEI TERMINI proponeva reclamo la società chiedendo la riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato e la riduzione dell’ammenda in quanto ritenuta eccessiva. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente la Società reclamante, l’arbitro della gara ed il rappresentante della A.I.A.. Motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Il Direttore di gara ha integralmente confermato a questa Commissione quanto dal medesimo già dichiarato nel referto di gara in merito al comportamento posto in atto dal calciatore MALASCHI, sia durante che al termine della gara, con riferimento al comportamento offensivo e minaccioso posto in essere da un sostenitore della A.S.D. Castelnuovo. Per quanto attiene il calciatore, la sanzione inflitta dal G.S. appare congrua rispetto ai fatti addebitati (atto di violenza nei confronti dell’Arbitro) e come tale meritevole di integrale conferma. Quanto all’ammenda a carico della Società, si ritiene per contro, equo ridurre la sanzione ad Euro 150,00. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce ad Euro 150,00 la sanzione dell’ammenda a carico della Società, confermando nel resto l’impugnata decisione. ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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