COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 07/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ – A.S.D. MARMORE – IN RIFERIMENTO ALLA GARA – MARMORE / FERENTILLO – CAMPIONATO REGIONALE DI 2^ CATEGORIA (GRONE E), DISPUTATA IL 27.11.2010 A MARMORE (TR) – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.50/BIS DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DI PERUGIA DATATO 01.12.2010 E PUBBLICATO IN PARI DATA. PER LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA AL CALCIATORE ANGELI DANILO.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 07/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ – A.S.D. MARMORE - IN RIFERIMENTO ALLA GARA – MARMORE / FERENTILLO – CAMPIONATO REGIONALE DI 2^ CATEGORIA (GRONE E), DISPUTATA IL 27.11.2010 A MARMORE (TR) - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.50/BIS DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DI PERUGIA DATATO 01.12.2010 E PUBBLICATO IN PARI DATA. PER LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA AL CALCIATORE ANGELI DANILO. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 23.12.2010, la seguente decisione. NEL SUPPLEMENTO di referto arbitrale rilasciato dinanzi a questa Commissione, il Direttore di gara ha confermato che l’atto di violenza è stato posto in essere dal calciatore ANGELI DANILO a giuoco fermo e con volontarietà. L’ARBITRO ha altresì ribadito le frasi irriguardose pronunciate nei suoi confronti e riportate in referto. PERALTRO blande e prive di fondamento appaiono le motivazioni addotte dalla Società reclamante. PERTANTO appare equa e commisurata all’episodio la squalifica inflitta al calciatore ANGELI DANILO dal G.S.. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo, conferma la squalifica inflitta ed ordina di incamerare la tassa reclamo. DISPONE ADDEBITARSI LA TASSA RECLAMO.
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