COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 03/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 1^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA ARIES IN RIFERIMENTO ALLA GARA ARIES – PROMANO DISPUTATA IL 24.10.2010 A MONTONE – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 36 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 27.10.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PATRIZI DANIELE FINO AL 31/12/2013; PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BUCAIONI PAOLO PER SEI GARE; PER INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE BANI FILIPPO FINO AL 26/12/2010.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 03/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 1^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA ARIES IN RIFERIMENTO ALLA GARA ARIES - PROMANO DISPUTATA IL 24.10.2010 A MONTONE - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 36 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 27.10.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PATRIZI DANIELE FINO AL 31/12/2013; PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BUCAIONI PAOLO PER SEI GARE; PER INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE BANI FILIPPO FINO AL 26/12/2010. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 02.12.2010, la seguente decisione. FATTO NEI TERMINI proponeva reclamo la società chiedendo La riduzione delle squalifiche. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro della gara. Motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Preliminarmente la Commissione dichiara l’inammissibilità del reclamo avverso l’inibizione a carico del dirigente Bani, in quanto la posizione di quest’ultimo è stata già decisa con delibera dell’11/11/2010 sul ricorso proposto dal suddetto dirigente in proprio. Quanto al resto la Commissione rileva che le squalifiche inflitte ai calciatori Patrizi e Bucaioni appaiono entrambe congrue in rapporto ai fatti rispettivamente posti in essere. In particolare, quanto al calciatore Patrizi, l’atteggiamento offensivo, minaccioso e di violenza nei confronti del direttore di gara appare connotato da particolare gravità atteso che lo stesso non si è esaurito in un unico contesto, ovverosia durante la gara, ma è stato reiterato con le medesime modalità anche al termine della gara stessa dopo che il calciatore era già stato espulso ed aveva abbandonato il terreno di gioco. P.Q.M. Dichiara inammissibile il reclamo relativo alla posizione del dirigente Bani e respinge il reclamo stesso con riferimento alle squalifiche dei calciatori Patrizi e Bucaioni. - DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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