COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 26/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale REGIONALE JUNIORES “A2” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SUPERGA 48 IN RIFERIMENTO ALLA GARA ORTANA – SUPERGA 48 DISPUTATA IL 06.11.2010 AD ORTE – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 41 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 10.11.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. PER SQUALIFICA DEL CALCIATORE CARAVIELLO SALVATORE PER QUATTRO GARE;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 26/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale REGIONALE JUNIORES “A2” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SUPERGA 48 IN RIFERIMENTO ALLA GARA ORTANA – SUPERGA 48 DISPUTATA IL 06.11.2010 AD ORTE - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 41 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 10.11.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. PER SQUALIFICA DEL CALCIATORE CARAVIELLO SALVATORE PER QUATTRO GARE; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 25.11.2010, la seguente decisione. FATTO NEI TERMINI proponeva reclamo la società chiedendo la riduzione delle squalifica inflitta al calciatore Caraviello. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione si è presentato l’arbitro della gara, Motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Nel confermare il referto arbitrale, il direttore di gara ha ribadito che il gesto violento compiuto dal calciatore Caraviello è stato conseguenza di un gesto di reazione ad un pugno ricevuto dal calciatore Stronati. Pur rimarcando la gravità dell’episodio, motivi di proporzionalità, tenuto conto dell’entità della squalifica inflitta all’altro calciatore, determinano questa Commissione a ridurre la squalifica inflitta al Caraviello a tre giornate di gara, anche in considerazione del fatto che nessuno dei calciatori ha riportato conseguenze. P.Q.M. La Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore Caraviello Salvatore a tre giornate di gara. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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