COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 19/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 2^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA A.S.D. VIGOR SPOLETO, E DAL CALCIATORE CUNA DONATO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PROFIAMMA – VIGOR SPOLETO DISPUTATA IL 24.10.2010 A CERQUETO – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 36 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DI PERUGIA DATATO 27.10.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. – SQUALIFICA FINO AL 30.06.2011 DEL CALCIATORE CUNA SPOLETO; – AMMENDA DI EURO 150,00 ALLA ASD VIGOR SPOLETO.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 44 del 19/11/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
2^ CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA A.S.D. VIGOR SPOLETO, E
DAL CALCIATORE CUNA DONATO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PROFIAMMA – VIGOR
SPOLETO DISPUTATA IL 24.10.2010 A CERQUETO - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE
SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 36 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DI PERUGIA
DATATO 27.10.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.
- SQUALIFICA FINO AL 30.06.2011 DEL CALCIATORE CUNA SPOLETO;
- AMMENDA DI EURO 150,00 ALLA ASD VIGOR SPOLETO.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 18.11.2010, la seguente decisione.
FATTO NEI TERMINI proponevano reclamo la società e il calciatore, chiedendo: a) la riduzione delle
squalifica inflitta al calciatore Cuna, ritenendo la squalifica eccessiva; b) la revoca o riduzione della
ammenda, in quanto irrogata senza che venisse identificato il soggetto che, presente all’interno del
campo di gara, proferiva espressioni irriguardose nei confronti dell’arbitro
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione si è presentato l’arbitro della gara, nonché il
legale della società reclamante avv. Leonardo Donnola e il calciatore squalificato.
Motivi della decisione
SULLA SQUALIFICA AL CALCIATORE CUNA. Il direttore di gara ha confermato integralmente e
compiutamente il contenuto del referto. Ha peraltro precisato di avere interpretato il gesto del Cuna
quale impeto di rabbia conseguente all’espulsione, e di non aver riportato postumi, avendo potuto
proseguire normalmente nello svolgimento della gara. Tale puntualizzazione, che comunque non
incide sulla gravità dell’episodio, consente di inquadrare il gesto nell’ambito di una violenza
minimale, frutto di una smodata forma di protesta e non già nell’intenzione di attentare alla integrità
fisica del direttore di gara. Sulla base delle sanzioni previste dal CGS all’art 19 lett d), ritiene equo
questa Commissione ridurre la squalifica fino al 28 febbraio 2011, SULLA AMMENDA. In sede di
audizione, l’arbitro ha specificato che il soggetto non identificato, resosi protagonista delle frasi
offensive a fine gara, dopo tale episodio è entrato negli spogliatoi della società ospite insieme
all’allenatore di questa, ciò che fa indiscutibilmente desumere la sua riconducibilità alla Vigor
Spoleto. Va pertanto integralmente confermata sul punto la decisione del G.S.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo:
1) Riduce la squalifica del calciatore Cuna Donato fino al 28 febbraio 2011;
2) Conferma nel resto la decisione del G.S..
DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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