COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 01/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 2^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.P.D. TUORO IN RIFERIMENTO ALLA GARA TUORO – ROMEO MENTI DISPUTATA IL 19.09.2010 A TUORO SUL TRASIMENO [PG]. PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE CIMICCHI FABIO TESSERATO DELLA SOCIETA’ ROMEO MENTI.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 01/10/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
2^ CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.P.D. TUORO IN RIFERIMENTO ALLA GARA
TUORO – ROMEO MENTI DISPUTATA IL 19.09.2010 A TUORO SUL TRASIMENO [PG].
PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE CIMICCHI FABIO TESSERATO DELLA
SOCIETA’ ROMEO MENTI.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 30.09.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi : richiesta di vittoria a
tavolino con il punteggio di 3 a 0, per la posizione irregolare di un calciatore.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Si rileva preliminarmente che il reclamo avverso la posizione irregolare del calciatore Cimicchi
Fabio è stato spedito dall’U.P.D. Tuoro a questa Commissione anziché, come prescrive l’art. 46
comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, al Giudice Sportivo Territoriale, competente in materia.
Tale inosservanza ne preclude l’esame e di conseguenza il reclamo suddetto deve essere
dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo proposto dall’U.P.D. Tuoro.
DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO.
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