COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 17/09/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ATHALA FOLIGNO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ATHALA – BORGORIVO DISPUTATA IL 06.06.2010 A SPOLETO [PG] AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 083 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DATATO 10.06.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. PER L’AMMENDA DI €. 500,00. PER SQUALIFICA PER 2 GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MAZZOLI SIMONE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 20 del 17/09/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
2ª CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ATHALA FOLIGNO IN RIFERIMENTO ALLA
GARA ATHALA - BORGORIVO DISPUTATA IL 06.06.2010 A SPOLETO [PG] AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 083 DELLA DELEGAZIONE
PROVINCIALE DI PERUGIA DATATO 10.06.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.
PER L’AMMENDA DI €. 500,00.
PER SQUALIFICA PER 2 GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MAZZOLI SIMONE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 16.09.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi: richiesta di
annullamento o riduzione delle sanzioni.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione si è presentato l’arbitro della gara.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Preliminarmente la Commissione dichiara l’inammissibilità dell’impugnazione della squalifica per
due gare inflitta al calciatore Mazzoli Simone ai sensi dell’art.45, 3°comma, lettera a) del C.G.S.
Per quanto attiene all’ammenda, dal referto del Commissario di campo, confermato in sede di
audizione, è emerso che la rissa, pur avendo coinvolto i giocatori di entrambe le squadre, è stata
originata dal comportamento di tesserati e sostenitori del Borgorivo. Conseguentemente la
sanzione pecuniaria inflitta dal G.S. può essere sensibilmente ridotta e contenuta in €. 400,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 45, 3° comma, lettera a) del C.G.S., il reclamo
proposto dalla società ATHALA avverso la squalifica per due gare inflitta al calciatore Simone
Mazzoli;
In parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione dell’ammenda irrogata alla società
ATHALA ad €. 400,00. DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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