COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 05 del 07/08/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ECCELLENZA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ACD BASTIA IN RIFERIMENTO ALLA GARA BASTIA/GROUP CITTA’ DI CASTELLO DISPUTATA IL 25.05.2010 A SAN SEPOLCRO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 138 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 09.06.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. PER SQUALIFICA FINO AL 31.10.2010 INFLITTA ALL’ALLENATORE ERCOLANI EMANUELE E PER SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE FIORAVANTI LORENZO;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 05 del 07/08/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ECCELLENZA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ACD BASTIA IN RIFERIMENTO ALLA GARA BASTIA/GROUP CITTA’ DI CASTELLO DISPUTATA IL 25.05.2010 A SAN SEPOLCRO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 138 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 09.06.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. PER SQUALIFICA FINO AL 31.10.2010 INFLITTA ALL’ALLENATORE ERCOLANI EMANUELE E PER SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE FIORAVANTI LORENZO; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 08.07.2010, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti: motivi Richiesta di annullamento o riduzione delle sanzioni. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione si è presentato l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: In sede di audizione, il direttore di gara ha confermato integralmente il referto nonché il dettagliato allegato a sua firma. E’ quindi emerso che il Sig. Ercolani Emanuele ha tenuto un comportamento gravemente e reiteratamente offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro, giungendo quasi al contatto fisico evitato solo per l’intervento di uno dei due assistenti di gara; lo stesso, inoltre, ha istigato il pubblico ed i giocatori della sua squadra urlando frasi offensive ed ingiuriose. Per quanto concerne la posizione del calciatore Fioravanti Lorenzo, ritiene la Commissione che la condotta dello stesso sia censurabile in considerazione della frase offensiva rivolta all’arbitro e che quindi non via sia spazio per la riduzione della sanzione. In considerazione di quanto sopra la Commissione ritiene che la decisione adottata dal G.S. sia corretta e congrua anche per quanto riguarda l’entità delle sanzioni inflitte e quindi meritevole di integrale conferma. P.Q.M. Respinge il reclamo proposto dalla società ACD BASTIA. DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO.
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