COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 82 del 23 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti del sig. MIYAUCHI RYO per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 del C.G.S. in relazione all’art. 40 comma 11 bis delle N.O.I.F
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 82 del 23 Giugno 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
Deferimento della Procura Federale nei confronti del sig. MIYAUCHI RYO per rispondere
delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 del C.G.S. in relazione all’art. 40
comma 11 bis delle N.O.I.F
Con atto del 29/04/2011 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione il sig.
MIYAUCHI RYO per aver contravvenuto ai principi di lealtà correttezza e probità sportiva, avendo
falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna Società straniera al fine di ottenere
il tesseramento nella stagione sportiva 2010/11 per la Società U.S.D. Vanchiglia.
La vicenda trae origine dalla nota del 14/02/2011 con la quale il Segretario dell’Ufficio
Tesseramento della F.I.G.C. segnalava alla Procura federale che a seguito della richiesta di
tesseramento pervenuta in data 31/01/2011 da parte della Società Vanchiglia per il calciatore
MIYAUCHI RYO, di nazionalità giapponese, con allegata la dichiarazione dello stesso calciatore di
non essere mai stato tesserato con nessuna Federazione Straniera di gioco calcio, perveniva fax
con cui il Segretario della Federazione Nipponica comunicava che il calciatore anzidetto risultava
precedentemente tesserato per il club Due Ichikawa.
Dal predetto accertamento derivava la contestazione di violazione del disposto degli artt. 1 comma
1 e 10 comma 2 del C.G.S. in relazione all’art. 40 comma 11 bis delle N.O.I.F.
Nella seduta del 10/06/2011, avanti a questa Commissione sono comparsi l’avv. Mario Carpinteri
in rappresentanza della Procura Federale ed il sig. Miyauchi Ryo in proprio.
Preliminarmente, il Presidente della Commissione Disciplinare avvertiva l’incolpato della possibilità
di definire il procedimento disciplinare a norma dell’articolo 23 CGS (applicazione delle sanzioni su
richiesta delle parti); il sig. Miyauchi decideva di affrontare il procedimento difendendosi nel merito.
BOSIO IGOR (TIME WARP CALCIO A 5)
FIORITO ANDREA (TIME WARP CALCIO A 5)
La Procura Federale ha concluso richiamando quanto già evidenziato con l’atto di deferimento,
formulando una richiesta di pena di mesi sei di squalifica.
Il sig. Miyauchi ha sostenuto la sua buona fede, dichiarando di essere in Italia dal 1998 e di essere
stato tesserato per diverse Società italiane nel corso degli anni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’esame degli atti induce questa Commissione a ritenere che nel caso di specie il giocatore abbia
reso quella dichiarazione in totale buona fede, nella comprensibile convinzione che il decorso del
tempo ed in particolare i precedenti tesseramenti per altre società in Italia, avessero reso del tutto
superato il problema del precedente tesseramento in Giappone, in relazione al quale era
pervenuta, fin dal 1999, la comunicazione dalla Federazione Nipponica.
Proprio la risalenza nel tempo del comunicato della Federazione nipponica porta a ritenere che già
in passato, e cioè nel 1999, il sig. Miyauchi avesse correttamente dichiarato di essere stato in
precedenza tesserato per una società straniera; se così non fosse la contestazione odierna
sarebbe certamente intervenuta in precedenza con ben altra rilevanza.
Ne consegue che la dichiarazione resa nel gennaio scorso dall’incolpato appare il frutto di una
mera incomprensione e certamente non pare idonea ad integrare la violazione dei doveri di lealtà,
correttezza e probità sportiva attribuita al sig. Miyauchi, il quale, pertanto, deve essere prosciolto
dall’illecito contestatogli.
PQM
La Commissione disciplinare assolve il sig. Miyauchi Ryo dall’illecito contestatogli.
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