COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 82 del 23 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale dei sigg.ri sig. Teruggi Matteo e De Zordo Luca Giovanni, collaboratori nella stagione 2009-2010 della ASD SUNESE, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 commi 1 e 5 CGS in relazione all’art. 27 del Regolamento del Settore Tecnico, Mangiaracina Ignazio, presidente nella stagione 2009-2010 della ASD SUNESE, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 38 comma 1 delle NOIF, della ASD SUNESE per rispondere ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per le condotte ascrivibili al proprio Presidente e collaboratori

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 82 del 23 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale dei sigg.ri sig. Teruggi Matteo e De Zordo Luca Giovanni, collaboratori nella stagione 2009-2010 della ASD SUNESE, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 commi 1 e 5 CGS in relazione all’art. 27 del Regolamento del Settore Tecnico, Mangiaracina Ignazio, presidente nella stagione 2009-2010 della ASD SUNESE, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 38 comma 1 delle NOIF, della ASD SUNESE per rispondere ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per le condotte ascrivibili al proprio Presidente e collaboratori FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 26.4.2011, la Procura Federale deferiva al giudizio di codesta Commissione Disciplinare i sigg.ri Teruggi Matteo e De Zordo Luca Giovanni per avere svolto attività di preparatori atletici della ASD Sunese nella stagione sportiva 2009-2010 senza essere tesserati per tale società ed in assenza di abilitazione a tale attività; deferiva altresì il sig. Mangiaracina Ignazio, presidente della ASD Sunese nella stessa stagione sportiva, per avere consentito al sig. Parolini Maurizio di svolgere attività di allenatore nel periodo dal 7.7.09 al 16.11.09 senza essere tesserato per tale società e per avere consentito ai sigg.ri Teruggi e De Zordo di svolgere attività di preparatori atletici in assenza di tesseramento; deferiva inoltre la ASD Sunese per responsabilità diretta ed oggettiva delle violazioni ascritte al proprio Presidente, al proprio tecnico ed ai propri collaboratori. All’udienza del 10.6.2011, avanti alla Commissione Disciplinare, compariva l’avv. Carpenteri in rappresentanza della Procura Federale, mentre non comparivano gli altri deferiti. Pag. del 13 Comunicato n. 82 Il Sostituto Procuratore Federale concludeva con la richiesta di applicazione delle sanzioni dell’inibizione per mesi tre ai sigg.ri Teruggi e De Zordo, dell’inibizione per mesi 6 al sig. Mangiaracina, dell’ammenda di € 1.500,00 alla società Sunese. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti del presente procedimento, risulta documentalmente provato che: -I sigg.ri Teruggi e De Zordo hanno svolto attività di preparatori atletici per la società Sunese nella stagione sportiva 2009-2010 senza essere tesserati e senza l’abilitazione prescritta dall’art. 27 del Regolamento del Settore Tecnico; la circostanza è stata ammessa dagli stessi deferiti nelle dichiarazioni rese all’Ufficio Indagini nell’ambito dell’istruttoria svolta al fine di accertare i non corretti comportamenti tenuti nei loro confronti dal sig. Parolini; -Il sig. Parolini ha svolto attività di allenatore della Sunese quale responsabile della prima squadra dal 7.7.2009 sino al suo esonero intervenuto in data 16.11.2009, in assenza di tesseramento. La Commissione Disciplinare, alla luce di quanto sopra, ritiene pertanto acclarate le responsabilità per i fatti ascritti ai sigg.ri Teruggi e De Zordo, in violazione dell’art. 1 commi 1 e 5 CGS in relazione a quanto previsto all’art. 27 del Settore Tecnico; ritiene altresì responsabile il sig. Mangiaracina Ignazio quale presidente della Sunese della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in riferimento all’art. 38 comma 1 NOIF (che prevede l’obbligo per i tecnici di richiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la loro attività), per avere utilizzato un allenatore privo di tesseramento e due preparatori atletici privi di tesseramento e dei requisiti previsti dal Regolamento del Settore Tecnico. Dalla responsabilità dei soggetti sopra sopra indicati, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., ne consegue la responsabilità diretta e oggettiva della società Sunese, alla quale gli stessi appartenevano o con la quale comunque collaboravano all’epoca dei fatti. In base alle suesposte argomentazioni, tenuto conto del grado di responsabilità di ciascun deferito nella commissione degli illeciti contestati, la Commissione Disciplinare COSI’ DELIBERA -Commina ai sigg.ri Teruggi Matteo e De Zordo Luca Giovanni la sanzione dell’inibizione per mesi tre, ovverosia fino al 21.9.2011. -Commina al sig. Mangiaracina Ignazio, presidente della ASD SUNESE all’epoca dei fatti la sanzione dell’inibizione per mesi sei, ovverosia fino al 21.12.2011. -Commina alla A.S.D. SUNESE la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00.
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