COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 76 del 26 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti di: JAUCH CAICEDO TEODORO per la violazione degli artt. 1, comma 1 e 10 commi 2 C.G.S, in relazione all’art. 40 comma 11 bis NOIF , per avere falsamente affermato di non essere stato
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 76 del 26 Maggio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
Deferimento della Procura Federale nei confronti di:
JAUCH CAICEDO TEODORO per la violazione degli artt. 1, comma 1 e 10 commi 2 C.G.S, in
relazione all’art. 40 comma 11 bis NOIF , per avere falsamente affermato di non essere stato
FALETTO ENRICO (CHISOLA CALCIO) QUARANTA LUCA (CHISOLA CALCIO)
LAROSA ALESSANDRO (CHISOLA CALCIO) MAZZA DAVIDE (CHISOLA CALCIO)
MEITRE LIBERTINI DANNY (CHISOLA CALCIO)
BARZON ANDREA (CHISOLA CALCIO)
COCHIS DAVIDE (CALCIO CHIERI 1955)
FASALATO MATTEO (IVREA) FERRARIS DENIS (IVREA)
Pag. del 29 Comunicato n. 76
tesserato per alcuna federazione estera , al fine di ottenere il tesseramento nella stagione
sportiva 2010/2011 per la società BEVINGROSS ELEVEN senza averne titolo.
Con atto del 22 marzo 2011 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione il
JAUCH CAICEDO TEODORO per le violazioni in epigrafe indicate per inosservanza dei principi di
lealtà, correttezza e probità.
All’udienza del 29 Aprile 2011, benché ritualmente citato, il soggetto deferito non compariva;
compariva invece l’avv. M. CARPENTERI, in rappresentanza della Procura Federale.
Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva per il giocatore deferito la sanzione
della squalifica per mesi sei.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto storico è accertato ed incontrovertibile.
Risulta accertato la falsità della dichiarazione del JAUCH CAICEDO TEODORO laddove ha
dichiarato di non essere mai stato tesserato per alcuna altra federazione straniera: lo stesso,
infatti, risulta essere stato tesserato per la FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL come da
comunicazione della medesima in data 25.11.2010.
P. Q. M.
La Commissione Disciplinare infligge a JAUCH CAICEDO TEODORO la sanzione della squalifica
per mesi sei.
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