COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 76 del 26 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della Società Sportiva VIGLIANO B.SE avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 52 del 12/05/2011 – Delegazione provinciale di Biella – Gara MASSERANO – VIGLIANO del 12/05/2011 – Campionato Giovanissimi

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 76 del 26 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della Società Sportiva VIGLIANO B.SE avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 52 del 12/05/2011 – Delegazione provinciale di Biella – Gara MASSERANO – VIGLIANO del 12/05/2011 – Campionato Giovanissimi Con reclamo tempestivamente proposto la Società Vigliano B.se ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo adottato nei confronti del sig. Ramella Pollone Paolo, tesserato con qualifica di allenatore, squalificato fino al 15/10/2011. La ricorrente afferma in particolare che le frasi ingiuriose pronunciate dal Ramella non erano indirizzate al direttore di gara bensì ad un proprio giocatore e che il medesimo non si sarebbe affatto rifiutato di uscire dal terreno di gioco dopo essere stato espulso. Ebbene, l’esame del referto arbitrale non lascia spazio a dubbi in ordine alla ricostruzione della vicenda. La condotta ingiuriosa del Ramella è stata descritta con precisione e non pare davvero possibile ipotizzare un fraintendimento del direttore di gara. Resta piuttosto da valutare la congruità della sanzione che a parere di codesta Commissione appare eccessiva e non correttamente proporzionata alla effettiva gravità dei fatti. Ciò considerato, la Commissione Disciplinare, delibera di ACCOGLIERE il reclamo della ricorrente rideterminando la squalifica inflitta al sig. Ramella Pollone Paolo fino al 15/09/2011. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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