COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 73 del 12 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della A.S.D. VICESE 84 avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul comunicato ufficiale del Comitato Provinciale di Cuneo n. 48 del 28.4.2011, con i quali veniva comminata l’ammenda di € 50,00 alla società, l’inibizione fino al 31.5.2001 al dirigente MANCARDI Pierluigi e la squalifica per quattro gare al giocatore MIGLIO Giuseppe (gara Vicese 84/Valvermenagna del 17.4.2011-Campionato Seconda categoria girone P)
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 73 del 12 Maggio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo della A.S.D. VICESE 84 avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul
comunicato ufficiale del Comitato Provinciale di Cuneo n. 48 del 28.4.2011, con i quali
veniva comminata l’ammenda di € 50,00 alla società, l’inibizione fino al 31.5.2001 al
dirigente MANCARDI Pierluigi e la squalifica per quattro gare al giocatore MIGLIO Giuseppe
(gara Vicese 84/Valvermenagna del 17.4.2011-Campionato Seconda categoria girone P)
Con il reclamo in oggetto la Vicese 84 richiede una riduzione delle sanzioni comminate alla società
ed ai tesserati indicati in epigrafe, ritenendole eccessive rispetto a quanto accaduto e contestando
le risultanze del rapporto arbitrale; afferma la ricorrente che la società aveva avvisato la forza
pubblica onde evitare disordini da parte dei sostenitori, che il proprio dirigente sig. Mancardi si
sarebbe limitato a chiedere al direttore di gara l’elenco dei provvedimenti assunti senza insultarlo o
minacciarlo e che il sig. Miglio si sarebbe trattenuto in campo al solo fine di reiterare la sua
richiesta di spiegazioni.
Questa Commissione, premesso anzitutto che per quanto attiene all’ammenda comminata alla
società il reclamo è inammissibile in quanto la sanzione pecuniaria è inferiore ad € 100,00, ritiene
non vi sia motivo alcuno per disattendere la descrizione dei fatti come risultante nel rapporto
arbitrale che, come noto, costituisce fonte di piena prova per gli organi di giustizia sportiva.
Infatti l’arbitro ha riferito in modo chiaro ed inequivoco sia del comportamento minaccioso ed
ingiurioso tenuto dal dirigente sig. Mancardi, sia del temporaneo rifiuto da parte del giocatore sig.
Miglio a lasciare il terreno di gioco a seguito della notifica del provvedimento di espulsione e delle
successive offese rivolte al direttore di gara. L’entità delle sanzioni comminate appare pertanto
commisurata ai fatti e la particolare severità nel sanzionare il comportamento del sig. Miglio trova
la sua giustificazione nel fatto che il medesimo ricopriva la carica di capitano della squadra.
Per tali motivi la Commissione
RESPINGE
il reclamo della A.S.D. VICESE 84, con conseguente addebito della tassa di reclamo di € 130,00
che non risulta versata.
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