COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 5 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla U.S.D. MONTANARO avverso le deliberazioni del Giudice sportivo in riferimento alla gara MONTANARO – AGLIE’ disputata il 10/04/11 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria – Girone C. (C.U. N° 63 del 14/04/11 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’ Aosta).

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 5 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla U.S.D. MONTANARO avverso le deliberazioni del Giudice sportivo in riferimento alla gara MONTANARO – AGLIE’ disputata il 10/04/11 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria – Girone C. (C.U. N° 63 del 14/04/11 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’ Aosta). Con rituale e tempestivo reclamo, la U.S.D. MONTANARO contesta le decisioni assunte dal Giudice sportivo in base al rapporto arbitrale relativo alla gara MONTANARO – AGLIE’, disputata il 10/04/11 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria - Girone C, contenute nel C.U. N° 63 del 14/04/11 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta. La Società ricorrente sostiene che le decisioni assunte sono basate su una ricostruzione dei fatti descritta in modo impreciso e non veritiero dal direttore di gara e chiede che vengano ridotte le squalifiche inflitte ai propri tesserati, in particolare ai giocatori SCHINA Loris e CELESTRA Andrea, perché totalmente estranei ai fatti. L’U.S.D. MONTANARO genericamente condanna i comportamenti tenuti dai propri tesserati, ma precisa che non si sono verificati eccessi tali da compromettere l’incolumità delle persone, tanto che non c’è stata alcuna necessità di ricorrere a cure mediche, né vi sono state segnalazioni di infortuni. La Commissione disciplinare territoriale, esaminato attentamente il puntuale e circostanziato supplemento di rapporto del direttore di gara, il quale, pur nella confusione venutasi a creare, riusciva ad individuare tutti gli autori degli atti violenti commessi nelle persone di BELLETTO Mirko, CELESTRA Andrea, SCHINA Loris, VIGNA Emanuele, CORSO Marco e BELLETTO Luca, tutti giocatori del MONTANARO, oltre a segnalare il comportamento gravemente scorretto dell’allenatore della stessa società, Sig. BELLANTUONO Vito, che al termine della gara accedeva allo spogliatoio arbitrale insolentendo il direttore di gara per aver deciso di sospendere la partita; ritenuto che appare congrua la sanzione adottata dal Giudice sportivo nei confronti dei summenzionati giocatori, per la natura violenta dei comportamenti che hanno determinato l’anticipata fine della gara; DELIBERA 1. di respingere il reclamo proposto; 2. di confermare le squalifiche per QUATTRO gare effettive inflitte ai calciatori BELLETTO Mirko, CELESTRA Andrea, SCHINA Loris e VIGNA Emanuele, quella per TRE gare effettive inflitta al calciatore CORSO Marco e quella per DUE gare effettive comminata al calciatore BELLETTO Luca; 3. di disporre l’incameramento della tassa di reclamo, che non risulta versata dalla U.S.D. MONTANARO all’atto della proposizione del reclamo.
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