COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 5 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dal G.S.D. VOLPIANO avverso le deliberazioni del Giudice sportivo in riferimento alla gara POOL CIRIE’ – VOLPIANO disputata il 26/03/11 nell’ambito del Campionato Allievi Regionali. (C.U. n° 60 del 31/03/11 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta).
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 5 Maggio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo proposto dal G.S.D. VOLPIANO avverso le deliberazioni del Giudice sportivo in
riferimento alla gara POOL CIRIE’ – VOLPIANO disputata il 26/03/11 nell’ambito del
Campionato Allievi Regionali. (C.U. n° 60 del 31/03/11 del Comitato Regionale Piemonte e
Valle d’Aosta).
Con rituale e tempestivo reclamo, il G.S.D. VOLPIANO, genericamente contesta le
decisioni assunte dal Giudice sportivo, riportate sul C.U. n° 60 del 31/03/11 del Comitato
Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, basate sul rapporto di gara dell’arbitro che ha diretto la partita
POOL CIRIE’ – VOLPIANO disputata il 26/03/11 nell’ambito del Campionato Allievi Regionali.
La Società reclamante sostiene che il Giudice sportivo, nell’infliggere la pesante squalifica
al proprio giocatore ROGNETTA Andrea, non ha tenuto in debita considerazione il fatto che il
medesimo è stato insultato dal pubblico per tutta la durata della gara e conclude chiedendo
unicamente di rivedere la squalifica comminata al proprio tesserato.
Nel suo minuzioso rapporto il direttore di gara riferisce che, al fischio finale, il giocatore n° 9
del VOLPIANO, ROGNETTA Andrea, si recava verso il recinto di gioco dalla parte delle tribune e
sputava verso alcuni sostenitori della squadra avversaria, scatenando la reazione dei tifosi stessi e
dei giocatori, che hanno dato vita ad una vera e propria rissa, sedata soltanto dall’arrivo dei
Carabinieri.
La contestazione, genericamente avanzata e basata esclusivamente sulla esimente della
provocazione alla quale è stato sottoposto il giocatore per effetto degli insulti reiterati del pubblico,
deve essere disattesa.
Per questi motivi, la Commissione disciplinare territoriale, ritenendo incensurabile la
decisione impugnata, sia in ordine al merito, sia in ordine alle motivazioni ed alla congruità della
sanzione adottata dal Giudice sportivo,
RESPINGE
il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve
essere addebitata al G.S.D. VOLPIANO, perché non versata e, conseguentemente,
CONFERMA
la squalifica per QUATTRO gare inflitta al calciatore ROGNETTA Andrea.
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