COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 5 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo dell’ Unione Sportiva PISCINESE – RIVA avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo di cui al C.U. nr. 40 del 07/04/2011 nei confronti del tesserato Salusso Luca (Gara Piscinese Riva – Calcio Cumiana del 20/11/10, campionato giovanissimi).

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 5 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo dell’ Unione Sportiva PISCINESE - RIVA avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo di cui al C.U. nr. 40 del 07/04/2011 nei confronti del tesserato Salusso Luca (Gara Piscinese Riva – Calcio Cumiana del 20/11/10, campionato giovanissimi). Con reclamo tempestivamente proposto la U.S.D. Piscinese Riva ha impugnato la decisione adottata dal Giudice Sportivo nei confronti del proprio tesserato, sig. Salusso Luca, squalificato fino al 30/06/2011, evidenziando come il provvedimento disciplinare avesse attinto il giocatore sbagliato. Secondo la ricorrente, infatti, il responsabile della condotta violenta nei confronti di un avversario sarebbe il giocatore Pintori Luca e non, appunto, il Salusso. Quanto sostenuto dalla ricorrente trova pieno riscontro nella dichiarazione scritta che il direttore di gara ha inviato in data 11/04/11 alla Federazione, ove si afferma che l’espulsione attribuita al n. 7 Salusso Luca era in realtà da riferirsi al n. 4 Pintori Luca e che si era trattato di un mero errore materiale commesso al momento della compilazione del referto di fine gara. Preso atto di quanto dichiarato dal direttore di gara, la Commissione Disciplinare dispone l’annullamento del provvedimento di squalifica adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del tesserato Salusso Luca. Dispone, altresì, la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo affinché adotti i provvedimenti di competenza nei confronti del giocatore Pintori Luca. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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