COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 5 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della Società Sportiva FENUSMA 2008 avverso i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 48 del 13/04/2011 – Delegazione provinciale di Aosta – Gara Fenusma 2008 – Bollendo del 10/04/2011 – Campionato II Categoria.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 5 Maggio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo della Società Sportiva FENUSMA 2008 avverso i provvedimenti adottati dal
Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 48 del 13/04/2011 – Delegazione provinciale di Aosta –
Gara Fenusma 2008 – Bollendo del 10/04/2011 – Campionato II Categoria.
Con reclamo tempestivamente proposto la Società FENUSMA 2008 ha impugnato i provvedimenti
del Giudice Sportivo adottati sia nei confronti dei tesserati, sia verso la Società stessa.
Con riferimento alla posizione dei tesserati il Giudice Sportivo ha inflitto cinque giornate di
squalifica al giocatore Umlil Karim e due giornate al giocatore Collin Daniel. Alla Società è stata
comminata l’ammenda di euro 300,00.
La ricorrente lamenta l’eccessiva severità delle sanzioni, richiedendone una congrua riduzione.
In primo luogo deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso in ordine alla squalifica del
giocatore Collin Daniel, atteso che la sanzione non ha superato le due giornate e, quindi, non è
impugnabile ai sensi dell’art. 41 del Codice di Giustizia Sportiva.
Con riferimento alla posizione del giocatore Umlil Karim, l’esame del referto arbitrale, fonte di
prova privilegiata, non pare lasciar spazio a possibilità di riduzione della squalifica, avendo il
tesserato offeso reiteratamente l’arbitro, sia durante l’incontro, sia successivamente allorquando
pretendeva di accedere allo spogliatoio del direttore di gara. La decisione del Giudice Sportivo
merita, pertanto, piena conferma.
In relazione, infine, alla sanzione pecuniaria di euro 300,00 inflitta alla Società, si ritiene congruo
ridurla ad euro 200,00.
Ciò considerato, la Commissione Disciplinare,
C O N F E R M A
le squalifiche dei calciatori Collin Daniel e Umlil Karim;
R I D U C E
ad euro 200,00 di ammenda la sanzione a carico della Società Fenusma 2008.
Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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